Correzione d’ufficio dell’omessa distrazione delle spese in favore del difensore antistatario (Cass. civ. Sez. I n. 23206 del 13.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di distrazione delle spese, l’omessa pronuncia sull’istanza formulata dal difensore che si è dichiarato antistatario integra un errore materiale emendabile con il procedimento di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. Il rimedio è esperibile anche quando il ricorso per cassazione sia inammissibile o improcedibile, purché sia instaurato il contraddittorio e ricorrano le condizioni dell’intervento emendativo. Prevale, infatti, l’esigenza di rimediare all’incoerenza tra la manifestazione formale della volontà giurisdizionale e il suo reale contenuto. L’istanza di distrazione si intende validamente proposta anche in assenza dell’esplicita dichiarazione di anticipazione delle spese e di mancata riscossione degli onorari, poiché tali dichiarazioni sono implicitamente contenute nella domanda.
Il Fatto
Con ricorso per cassazione la società ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Catania che aveva rigettato il gravame avverso la decisione del Tribunale di Catania, con cui erano stati dichiarati inefficaci, ai sensi degli artt. 2901 c.c. e 66 l. fall., alcuni atti di trasferimento immobiliare compiuti dalla società debitrice in favore della stessa ricorrente.
Nel giudizio di legittimità, definito con rigetto del ricorso, il difensore di una delle controricorrenti aveva richiesto nel controricorso la distrazione delle spese in proprio favore, dichiarandosi antistatario. Il dispositivo dell’ordinanza nulla aveva però disposto sul punto.
La Motivazione della Corte
La Corte premette che l’errore materiale è stato rilevato d’ufficio con decreto presidenziale, che ha disposto l’apertura del procedimento attribuendo un nuovo e autonomo numero di ruolo generale. La parte interessata aveva in precedenza sollecitato la correzione, esponendo che il provvedimento avrebbe dovuto liquidare le spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il Collegio richiama il principio secondo cui l’inammissibilità o improcedibilità del ricorso non impedisce di correggere d’ufficio le proprie statuizioni, purché sia instaurato il contraddittorio e sussistano le condizioni per l’intervento emendativo. Il riferimento è alla recente Sez. III, ordinanza n. 28035 del 22.10.2025, che ha ribadito come prevalga l’esigenza di rimediare all’incoerenza tra la volontà giurisdizionale formalmente manifestata e il suo reale contenuto.
Quanto al merito, la Corte accerta che il provvedimento censurato, dopo aver enunciato che le spese seguono la soccombenza, ha liquidato nel dispositivo gli importi in favore delle controricorrenti senza disporre la distrazione. Verifica inoltre che nel controricorso era stata effettivamente richiesta la distrazione delle spese in favore del difensore, la cui istanza deve ritenersi validamente proposta anche in mancanza dell’esplicita dichiarazione di anticipazione delle spese e di mancata riscossione degli onorari.
Sul punto il Collegio richiama le Sezioni Unite, ordinanza n. 31033 del 27.11.2019, secondo cui, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione, il rimedio esperibile è proprio il procedimento di correzione degli errori materiali, ed è legittimato a proporlo il difensore che nel corso del giudizio aveva formulato specifica richiesta.
La Corte dispone pertanto la correzione del dispositivo inserendo la formula della distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario. Nulla statuisce sulle spese del procedimento di correzione, atteso l’orientamento delle Sezioni Unite n. 29432 del 14.11.2024, e manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Nota della Redazione
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