Dichiarazioni di terzi e prova presuntiva nel processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 21249 del 24.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le dichiarazioni extraprocessuali di terzi sono ammissibili nel processo tributario, nel rispetto dell’art. 6 della CEDU e del principio di parità delle armi, e costituiscono elementi indiziari utilizzabili tanto dall’Amministrazione finanziaria quanto dal contribuente. In materia tributaria la prova presuntiva può essere integrata anche da un unico indizio, purché grave e preciso, senza che sia necessario un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale tra fatto noto e fatto ignoto, essendo sufficiente una connessione probabile fondata su regole di esperienza. Spetta al giudice di merito valutarne l’attendibilità oggettiva e soggettiva nel complessivo contesto probatorio, senza poter esigere riscontri documentali quando l’accertamento riguardi pagamenti in contanti, per loro natura non tracciabili.

Il Fatto

A seguito di indagini bancarie della Guardia di Finanza, l’Amministrazione finanziaria notificava agli eredi di un professionista un avviso di accertamento per l’anno 2011, con cui recuperava a tassazione, ai fini IRPEF, IRAP e IVA, compensi di lavoro autonomo asseritamente corrisposti in nero, oltre a ulteriori accrediti ritenuti privi di giustificazione.

Gli eredi impugnavano l’atto. La Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente il ricorso, dichiarando non recuperabili i prelievi in base a Corte cost. n. 228/2014. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Lecce, riformava parzialmente la decisione e annullava i rilievi relativi ai versamenti di cui era stata dimostrata la non imponibilità e ai compensi professionali in nero. L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo l’Amministrazione denunciava violazione di legge per aver la CGT-2 ritenuto superata la presunzione legale di maggior reddito di cui all’art. 32, comma 1, n. 2), del d.P.R. n. 600/1973, benché gli eredi avessero svolto deduzioni generiche. Il motivo è infondato.

La Corte ricorda l’orientamento consolidato secondo cui gli artt. 32, comma 1, n. 2), del d.P.R. n. 600/1973 e 51, comma 2, n. 2), del d.P.R. n. 633/1972 pongono una presunzione legale a favore dell’Erario, che non richiede i requisiti di gravità, precisione e concordanza propri delle presunzioni semplici, ma può essere vinta dal contribuente solo con prova analitica e specifica della non imponibilità di ciascuna movimentazione, in coerenza con il principio di vicinanza della prova desumibile dall’art. 2697 c.c.

Nel caso concreto i giudici d’appello avevano esaminato rigorosamente la prova offerta per ogni singola operazione, distinguendo i versamenti giustificati da quelli per cui la prova era risultata mancante. Dietro l’apparente deduzione di violazione di legge la censura si risolveva in una critica alla valutazione delle risultanze istruttorie, inammissibile in sede di legittimità.

Il secondo motivo è invece fondato. La Corte ribadisce che le dichiarazioni extraprocessuali di terzi sono ammissibili nel processo tributario, nel rispetto dell’art. 6 della CEDU e del principio di parità delle armi, e hanno valore di elementi indiziari. La prova presuntiva può fondarsi anche su un unico indizio, se grave e preciso, essendo sufficiente una connessione probabile secondo regole di esperienza.

La sentenza impugnata non si era conformata a tali principi: aveva negato ogni valore alle dichiarazioni senza apprezzarne l’attendibilità oggettiva e soggettiva, con riferimento perplesso e criptico alla loro provenienza. Aveva inoltre preteso riscontri documentali, come assegni o versamenti di contanti, trascurando che i pagamenti in nero erano avvenuti in denaro contante, quindi con mezzi non tracciabili, il che escludeva la possibilità di simili conferme. È mancata, infine, una valutazione d’insieme del compendio istruttorio.

La Corte accoglie il secondo motivo, respinge il primo e cassa la sentenza con rinvio alla CGT-2 della Puglia, sezione staccata di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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