Inammissibile il ricorso avverso sentenza equitativa del giudice di pace (Cass. civ. Sez. III n. 21406 del 25.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità necessaria, ai sensi dell’art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia, ai sensi dell’art. 339, terzo comma, cod. proc. civ. L’appello a motivi limitati costituisce l’unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso, oltre alla revocazione per motivi ordinari. Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza equitativa per vizi diversi da quelli consentiti, nonché il ricorso che non deduca e comprovi la natura del procedimento, in violazione del principio di autosufficienza e del requisito di cui all’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.
Il Fatto
Nel 2015 il contribuente conveniva davanti al Giudice di Pace il Comune, impugnando una fattura relativa al servizio idrico integrato di euro 228,70, a titolo di differenze di consumo riferite agli anni 2009-2012. Deduceva l’illegittimità dell’accertamento dei consumi, l’illegittimità della penale regolamentare e, in subordine, la prescrizione del credito relativo al 2009.
Il Giudice di Pace accoglieva parzialmente la domanda, annullando la fattura per la quota riferita al 2009 e compensando le spese. Il Tribunale, in sede di appello, dichiarava inammissibile il gravame del Comune, qualificando la sentenza come pronunciata secondo equità e richiamando il consolidato orientamento di legittimità. Il Comune ricorre allora per cassazione, deducendo la natura di diritti indisponibili della controversia.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla disciplina dell’art. 339, terzo comma, cod. proc. civ., che ammette l’appello avverso le sentenze equitative del giudice di pace solo per violazione delle norme sul procedimento, di norme costituzionali o comunitarie o dei principi regolatori della materia. Richiama l’orientamento secondo cui le sentenze rese in cause di valore non superiore a millecento euro si considerano sempre pronunciate secondo equità, salvo i rapporti relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all’art. 1342 cod. civ. (tra le altre, Cass. n. 1517 del 2024; Cass. n. 769 del 2021; sez. un. n. 9493 del 1998).
La qualificazione della sentenza dipende dal valore della causa, da determinarsi secondo gli artt. 10 e ss. cod. proc. civ., e non dal contenuto della decisione (Cass. n. 3290 del 2018). L’appello a motivi limitati è dunque l’unico rimedio ordinario esperibile, oltre alla revocazione ordinaria, con esclusione del ricorso per cassazione per i vizi diversi da quelli consentiti (sez. un. n. 10063 del 2020; Cass. n. 13019 del 2007; Cass. n. 9870 del 2024).
Nel caso concreto il ricorrente non ha dedotto né comprovato che la sentenza sia stata resa nell’ambito di un contratto concluso mediante moduli o formulari. In particolare, non ha specificato la natura del procedimento e non ha riportato in modo specifico e completo i motivi di gravame, né ha indicato in quali termini la censura fosse stata sollevata in appello (Sez. Un. n. 8950 del 2022; Cass. n. 12481 del 2022).
Le affermazioni del ricorso, formulate in termini generici e assertivi, violano il principio di autosufficienza, che impone di indicare in modo preciso il contenuto degli atti processuali rilevanti, con trascrizione o chiara localizzazione (Cass. n. 24179 del 2023; Cass. n. 20139 del 2023; Cass. n. 19524 del 2023; Cass. n. 17983 del 2023). Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. Non si provvede sulle spese, non avendo l’intimata svolto attività difensiva, e si dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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