Controversie pensionistiche dipendenti Banco di Sicilia spettano al giudice ordinario (Cass. Sez. Un. n. 3298 del 05.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le controversie inerenti alla spettanza e alla liquidazione del trattamento pensionistico in favore dei dipendenti del Banco di Sicilia sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, ai sensi degli artt. 409 e 442 cod. proc. civ. A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 1986, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, comma sesto, dell’allegato T all’art. 39 della legge 8 agosto 1895 n. 486, è venuta meno la deroga che attribuiva alla Corte dei conti le relative controversie. La privatizzazione del rapporto d’impiego, conseguente all’assunzione della natura di ente pubblico economico, ha determinato il venir meno dell’omogeneità tra la disciplina pensionistica interna e quella delle pensioni statali, presupposto della giurisdizione contabile. Il difetto di giurisdizione dichiarato dal giudice ordinario è quindi erroneo e la sentenza deve essere cassata.

Il Fatto

Il ricorrente aveva convenuto in giudizio davanti alla sezione lavoro del Tribunale di Palermo l’INPS, chiedendo l’annullamento della comunicazione con cui era stata riliquidata la pensione di reversibilità in godimento, con conguaglio a debito, e l’accertamento delle somme asseritamente indebitamente percepite. In via subordinata domandava l’accertamento della differenza tra gli importi indicati nella comunicazione e quelli erogati nel periodo 2016-2020, con condanna dell’INPS al pagamento.

Il Tribunale di Palermo ha declinato la propria giurisdizione. La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, davanti alla quale il giudizio era stato riassunto, ha a sua volta ritenuto di non avere giurisdizione e ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione. La questione giunge così davanti alle Sezioni unite.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 1986, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 11, comma sesto, dell’allegato T all’art. 39 della legge 8 agosto 1895 n. 486, norma che attribuiva alla giurisdizione della Corte dei conti le controversie sulle pensioni dei dipendenti del Banco di Sicilia.

Le Sezioni unite ricostruiscono il percorso argomentativo della Consulta. Il Banco di Sicilia ha perduto l’originaria natura di pubblico stabilimento di credito autonomo e ha assunto quella di ente pubblico economico, con conseguente privatizzazione del rapporto d’impiego dei dipendenti e riflessi sul regime pensionistico. Le norme sul trattamento di quiescenza servono ormai soltanto a integrare la disciplina regolamentare interna dell’istituto.

È venuto meno, quindi, quel grado di sostanziale omogeneità tra la normativa delle pensioni dei dipendenti del Banco di Sicilia e quella delle pensioni statali che costituiva il presupposto della giurisdizione contabile. La deroga alla regola della giurisdizione ordinaria è priva di adeguata giustificazione e contrasta con l’art. 3 della Costituzione.

Le Sezioni unite danno da tempo applicazione a tale assetto, affermando che le controversie inerenti alla spettanza e alla liquidazione del trattamento pensionistico in favore dei dipendenti del Banco di Sicilia sono devolute al giudice ordinario, a norma degli artt. 409 e 442 cod. proc. civ. (cfr. Cass. S.U. n. 4752 del 1986 e Cass. S.U. n. 8970 del 1987).

Anche la controversia in esame, nella quale si discute della riliquidazione della pensione di reversibilità e dell’esistenza o meno di un indebito, rientra dunque nell’ambito della giurisdizione del giudice ordinario. La sentenza del Tribunale di Palermo, che ha dichiarato il difetto di giurisdizione, si è discostata da tali principi e deve essere cassata. Le parti dovranno riassumere la controversia davanti al giudice ordinario nei termini di legge. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, trattandosi di conflitto negativo nel quale le parti non hanno svolto attività difensiva.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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