Inammissibile il ricorso che chiede revisione delle prove in cassazione (Cass. civ. Sez. I n. 30698 del 21.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di legittimità è inammissibile il motivo che invochi una nuova valutazione degli elementi istruttori in ordine all’esistenza di beni oggetto di cessione, perché chiede una revisione del materiale probatorio preclusa in cassazione. La doglianza relativa alla deroga al disposto dell’art. 2560 cod. civ. è parimenti inammissibile quando risulti estranea alla ratio decidendi della sentenza impugnata. Quanto al giudicato interno, non si forma sui capi connessi a quelli oggetto di impugnazione, ma la parte che ne deduca lo stretto legame deve illustrarlo, confrontandosi con la motivazione del giudice di appello: in difetto, il motivo è inammissibile. La sentenza di appello, infine, si sostituisce a quella di prime cure, sicché è infondata la censura che ne pretenda la nullità per omessa declaratoria.
Il Fatto
Il fallimento di una società convenne davanti al Tribunale di Pordenone due società, chiedendo di accertare la simulazione della cessione di azienda dissimulata da vendite di beni mobili e da un contratto di affitto di azienda, e la nullità di un’ulteriore cessione di azienda in favore di altra convenuta. Il Tribunale accolse sia la domanda di simulazione nei confronti della prima società, non impugnata, sia la domanda di nullità nei confronti della ricorrente.
La Corte d’Appello di Trieste rigettò l’appello di quest’ultima. Ritenne il giudicato interno sui capi relativi alla simulazione della vendita alla società non appellante, osservando che l’atto di cessione aveva a oggetto le sole licenze e autorizzazioni amministrative, non cedibili, e che l’azienda era stata svuotata di ogni bene, con versamento apparente del corrispettivo. Avverso tale sentenza la società propose ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto violazione o falsa applicazione degli artt. 1418, 1362 e 2697 cod. civ. e degli artt. 115, 116 e 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., dolendosi innanzitutto che la Corte d’Appello non abbia dichiarato la nullità della sentenza di primo grado.
Sul punto la Corte ha ritenuto il motivo infondato, perché la sentenza di appello si sostituisce a quella di prime cure, rendendo superfluo ogni pronuncia di nullità del provvedimento sostituito.
La Corte ha poi dichiarato la censura inammissibile nella parte in cui deduce l’erronea valutazione degli elementi istruttori in ordine all’esistenza di altri beni oggetto di cessione. Si tratta, ha osservato, di una revisione del materiale probatorio preclusa in sede di legittimità, che non può essere riproposta come vizio di legittimità.
Quanto alla doglianza relativa alla deroga al disposto dell’art. 2560 cod. civ., con esclusione della responsabilità del cessionario per i debiti dell’impresa, il motivo è stato dichiarato inammissibile perché estraneo alla ratio decidendi della sentenza impugnata, pur trattandosi di argomento prospettato in appello.
Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 323, 324, 329 e 342 cod. proc. civ., sostenendo che il giudicato non si forma sui capi connessi a quelli impugnati e che le pattuizioni contrattuali oggetto del secondo motivo di appello si porrebbero in stretto legame con la cessione di azienda dichiarata nulla. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, perché la ricorrente non illustra quale sarebbe lo stretto legame tra i due motivi di gravame, né si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha ravvisato il giudicato interno tra il secondo motivo di appello e le ulteriori statuizioni della sentenza di primo grado relative alla accertata simulazione della vendita. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con raddoppio del contributo unificato, senza pronuncia sulle spese per mancata costituzione degli intimati.
Nota della Redazione
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