Giudizio di rinvio e obblighi informativi dell’intermediario finanziario (Cass. civ. Sez. I n. 11724 del 02.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio il giudice è tenuto soltanto a uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione e non può sindacare la correttezza in iure di quel principio. In tema di intermediazione finanziaria, qualora l’investimento sia stato qualificato come inadeguato, l’assolvimento degli obblighi informativi non può desumersi in via esclusiva dal profilo soggettivo del cliente, dal suo rifiuto di fornire indicazioni o dalla sola sottoscrizione dell’avvertimento di inadeguatezza. Gli obblighi informativi sono preordinati a scelte consapevoli dell’investitore, con presunzione legale del nesso causale tra inadempimento informativo e pregiudizio.

Il Fatto

Il Tribunale aveva respinto la domanda con cui l’investitrice aveva chiesto di far valere l’invalidità del contratto di acquisto di titoli, per inadeguatezza dell’operazione rispetto al suo profilo. La decisione era stata confermata in appello sul rilievo che la banca aveva sconsigliato l’operazione.

La Cassazione, con una precedente pronuncia, aveva accolto il ricorso dell’investitrice, affermando che la sottoscrizione dell’avvertimento di inadeguatezza non basta a dimostrare l’adempimento degli obblighi informativi. Riassunto il giudizio, la Corte d’appello, in sede di rinvio, aveva condannato la banca alla restituzione della somma investita. La banca ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso censura la sentenza di rinvio per non aver applicato il principio secondo cui, in caso di informativa sull’inadeguatezza, l’obbligo informativo si presume assolto e grava sull’investitore l’onere di allegare quali specifiche informazioni siano state omesse.

La Corte respinge la doglianza richiamando la regola dell’art. 384, comma 1, cod. proc. civ.: i limiti dei poteri del giudice di rinvio variano a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione di norme di diritto o per vizi di motivazione. Quando l’annullamento è per violazione o falsa applicazione di norme, il giudice di rinvio deve soltanto uniformarsi al principio enunciato, senza poter modificare l’accertamento dei fatti acquisiti al processo. La Corte richiama sul punto le proprie pronunce Cass. n. 17240/23, n. 33346/23 e n. 5253/24.

Il principio di diritto vincolante, già affermato nel 2017 e ribadito dalle pronunce Cass. n. 19417/17 e n. 23570/20, è che l’assolvimento degli obblighi informativi, in mancanza della prova dell’osservanza degli artt. 28 e 29 Reg. Consob n. 11522/98 attuativi dell’art. 21 TUF, non può desumersi in via esclusiva dal profilo soggettivo del cliente o dalla sola firma dell’avvertimento. La banca deve offrire la prova positiva del proprio comportamento diligente, con ogni mezzo. Il giudice di rinvio non poteva quindi sindacare tale principio, e la sentenza impugnata risulta emessa nel suo rispetto.

Quanto al secondo motivo, relativo al danno e al nesso causale, la Corte ribadisce che gli obblighi informativi mirano a favorire scelte realmente consapevoli dell’investitore, con presunzione legale del nesso causale tra inadempimento e pregiudizio (Cass. n. 7905/21; n. 33596/21). La prova contraria non può consistere nella generica propensione al rischio del cliente. Nella specie la banca non ha superato tale presunzione, essendosi limitata a contestare il principio di diritto. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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