Qualifica superiore e sindacato sulle declaratorie contrattuali in Cassazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21405 del 25.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riconoscimento della qualifica superiore, la censura che denunci la violazione e falsa applicazione delle declaratorie del contratto collettivo e degli artt. 115 e 116 c.p.c., ma che si risolva in una ricostruzione del materiale probatorio favorevole al lavoratore, è inammissibile. Il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può avere ad oggetto l’erronea valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, ma solo il fatto che questi abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio fuori dai limiti legali, ovvero abbia disatteso prove legali o considerato come facenti piena prova elementi soggetti a valutazione critica. Resta quindi escluso che il sindacato di legittimità possa concretarsi nella denuncia di un cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali.
Il Fatto
Il lavoratore aveva chiesto il riconoscimento della qualifica superiore corrispondente al VI livello del CCNL Pulizie Multiservizi, in qualità di specialista della sicurezza, nei confronti della società datrice di lavoro. Sia il giudice di prime cure sia la Corte d’appello di Napoli avevano respinto la domanda, rilevando che il tratto differenziale rispetto al livello rivestito consisteva in una maggiore autonomia e in una lievemente maggiore specializzazione professionale, elementi non emergenti dalla documentazione né chiariti dalla prova testimoniale.
Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione delle declaratorie contrattuali e degli artt. 115 e 116 c.p.c. La società è rimasta intimata.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Le argomentazioni svolte, ad onta dei richiami normativi e negoziali, sollecitavano una rivisitazione nel merito della vicenda e delle risultanze processuali, affinché se ne fornisse un diverso apprezzamento. La denuncia di violazione del contratto collettivo si risolveva, in realtà, in una ricostruzione del materiale probatorio favorevole al lavoratore, priva di censure all’operazione esegetica delle declaratorie contrattuali compiuta dalla Corte territoriale.
La Corte ha richiamato il principio consolidato secondo cui la censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può investire l’erronea valutazione del materiale istruttorio, ma solo il fatto che il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio fuori dai limiti legali, ovvero abbia disatteso prove legali o recepito senza apprezzamento critico elementi soggetti a valutazione. Richiama sul punto Cass. S.U. n. 20867 del 2020 e, nello stesso senso, Cass. n. 6774 del 2022, Cass. nn. 1229 del 2019, 4699 e 26769 del 2018, 27000 del 2016.
Ne resta escluso che il vizio possa concretarsi nella censura di apprezzamenti di fatto difformi da quelli propugnati da una parte, o nella denuncia di un cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali. Tale vizio non è inquadrabile né nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, né in quello del precedente n. 4 che, per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, attribuisce rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, come affermato da Cass. n. 11892 del 2016.
Quanto alle spese, nulla è stato disposto in assenza della costituzione della società controricorrente. La Corte ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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