Cessioni intracomunitarie IVA onere prova cedente presunzione Reg 282/2011 (Cass. civ. Sez. V n. 21617 del 28.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, la presunzione relativa di avvenuto trasporto o spedizione dei beni in altro Stato membro prevista dall’art. 45-bis del Regolamento UE di Esecuzione n. 282 del 2011 opera solo per le operazioni compiute a decorrere dal 1° gennaio 2020. Per le cessioni antecedenti resta applicabile l’art. 41 del d.l. n. 331 del 1993, con onere probatorio a carico del cedente. Questi deve dimostrare l’effettiva uscita dei beni dal territorio nazionale e il loro ingresso in altro Stato membro, nonché lo status di soggetto passivo dell’acquirente. L’indicazione in fattura di un numero di partita IVA comunitario non è sufficiente, né la validazione tramite il portale VIES. Il giudice di merito non può fondare il riconoscimento del regime di non imponibilità su una dichiarazione di consegna priva di data certa e sottoscritta da soggetto autodichiaratosi capitano della nave.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale della Liguria aveva rigettato gli appelli dell’Ufficio, confermando l’annullamento degli avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società per gli anni 2011-2012. Con tali atti era stata recuperata l’IVA relativa a operazioni di vendita di provviste e dotazioni di bordo per nautica da diporto, fatturate dalla contribuente in regime di non imponibilità come cessioni intracomunitarie.

La società resiste con controricorso ed eccepisce, in memoria, la formazione di un giudicato esterno in base a sentenze di secondo grado relative agli anni 2013 e 2014, depositate in pendenza del giudizio di legittimità. La questione giunge in Cassazione perché l’Ufficio contesta il modo in cui il giudice di appello ha ritenuto assolta la prova dei presupposti della deroga al regime ordinario.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto un profilo preliminare di tempestività del ricorso, richiamando il comma 199 dell’art. 1 della legge n. 197/2022. La sospensione di undici mesi dei termini di impugnazione, applicabile alle controversie definibili, si somma al termine ordinario. Il ricorso risulta così notificato nei termini.

Passando all’eccezione di giudicato esterno, la Corte ne ribadisce i limiti rigorosi. Il giudicato presuppone identità di soggetti, petitum e causa petendi, non la semplice identità delle questioni giuridiche o di fatto. È vero che in materia tributaria l’efficacia espansiva opera per i fatti a durata pluriennale, trattabili come unico periodo d’imposta. Nel caso concreto, però, le prestazioni oggetto dei diversi accertamenti non hanno carattere pluriennale e differiscono per petitum, sicché l’eccezione è inammissibile.

Nel merito, il motivo è fondato. La Corte ricostruisce la disciplina: l’art. 138 della Direttiva 2006/112/CE e l’art. 41 del d.l. n. 331 del 1993 subordinano la non imponibilità al trasporto o spedizione dei beni in altro Stato membro. Spetta al cedente provare i presupposti della deroga, secondo il principio generale per cui l’onere grava su chi invoca il regime agevolato. La giurisprudenza unionale e di legittimità richiede la prova dell’effettivo trasferimento e, in difetto, la buona fede dell’operatore.

La Corte esamina poi l’art. 45-bis del Regolamento n. 282/2011, introdotto dal Regolamento di Esecuzione n. 2018/1912, che dal 1° gennaio 2020 prevede una presunzione relativa di avvenuto trasporto, superabile dall’Amministrazione e integrabile dal contribuente con altri elementi oggettivi. La stessa Agenzia, con la risposta a interpello n. 141/E/2021, ha chiarito che, quando la presunzione non si applica, continua a valere la prassi nazionale precedente.

Nel caso di specie il giudice di appello ha invertito l’onere probatorio: ha richiamato l’interpello per confermare le ragioni della contribuente, senza verificare se questa avesse assolto, alla luce dell’art. 41, l’onere di provare l’effettività del trasporto. Ha inoltre omesso di accertare lo status di soggetto passivo degli acquirenti, non essendo sufficiente la mera indicazione del numero di partita IVA in fattura. Il ricorso è quindi accolto, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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