Insufficienza motivazionale dell’atto impositivo non sanabile ex art. 156 c.p.c. (Cass. civ. Sez. V n. 11179 del 28.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione di atti impositivi, l’insufficienza motivazionale dell’atto che ne giustifica l’annullamento non può essere sanata, ex art. 156 c.p.c., per raggiungimento dello scopo, poiché l’atto ha la funzione di garantire una difesa certa anche con riferimento alla delimitazione del thema decidendum. Non rileva che il contribuente si sia difeso nel merito, né che abbia acquisito per accesso agli atti la documentazione dell’ente impositore. Il generale rinvio materiale alle norme del codice di procedura civile operato dall’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 riguarda il solo rito del processo tributario e non consente di applicare la sanatoria delle nullità motivazionali all’atto tributario, la cui nullità ab origine resta insanabile.

Il Fatto

La Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello proposto da un consorzio di bonifica, confermando la sentenza di primo grado che aveva accolto l’impugnazione del contribuente avverso un sollecito di pagamento relativo ai contributi di bonifica e di irrigazione per l’anno 2019, nonché avverso ogni altro atto connesso o presupposto.

Il consorzio proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, reiterati con successiva memoria. Il contribuente rimaneva intimato. La controversia approdava in Cassazione perché il consorzio contestava la decisione territoriale nella parte in cui aveva escluso che il sollecito avesse raggiunto il proprio scopo, nonostante l’acquisizione dell’avviso di pagamento da parte del contribuente prima della scadenza del termine per ricorrere.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il consorzio deduceva, ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo: il contribuente, a seguito di formale richiesta di accesso agli atti, aveva acquisito copia del previo avviso di pagamento e ne aveva tratto contezza delle aliquote applicate, potendo così difendersi in modo pieno e tempestivo.

La Corte osserva che i giudici territoriali avevano espressamente motivato l’irrilevanza di tale circostanza, ritenendo che in mancanza di notificazione degli atti prodromici il sollecito restasse non adeguatamente motivato e insufficiente a mettere il contribuente nelle condizioni di difendersi. Non è dunque configurabile alcun omesso esame di un fatto decisivo, poiché il fatto è stato valutato e ritenuto non dirimente.

Con il secondo motivo, il ricorrente invocava la violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c., applicabile in virtù dell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992: la carenza motivazionale, a suo dire, era stata colmata dall’acquisizione della documentazione prima della scadenza del termine per ricorrere, con piena contestazione nel merito e nel quantum.

La Corte respinge la censura, richiamando consolidato orientamento (Cass., 21 luglio 2022, n. 22918; Cass., 17 ottobre 2014, n. 21997): eccepito il difetto di motivazione dell’atto impositivo, non rileva che il contribuente si sia difeso anche nel merito, perché l’insufficienza motivazionale non può essere sanata per raggiungimento dello scopo. La motivazione dell’atto ha anche la funzione di delimitare il thema decidendum.

Quanto al rinvio operato dall’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, la Corte precisa che esso concerne il solo rito del processo tributario, sicché l’art. 156 c.p.c. — che regola la sanatoria degli atti del processo civile — non può riguardare la sanatoria delle nullità motivazionali dell’atto tributario.

In ragione del vizio ab origine dell’atto impositivo, accertato in fatto dal giudice di appello, nessuna sanatoria poteva operare: il ricorso è respinto. Nulla sulle spese, essendo il contribuente rimasto intimato, con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *