Errore materiale in intestazione emendabile d’ufficio con procedura di correzione (Cass. civ. Sez. V n. 26382 del 30.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’omessa indicazione, nell’intestazione di una sentenza, di un componente del collegio è un errore materiale, rilevabile d’ufficio in ogni tempo ed emendabile con la procedura di correzione. L’intestazione, esaurendosi nella riproduzione dei dati del verbale d’udienza, è priva di autonoma efficacia probatoria; in difetto di elementi contrari, i magistrati indicati nel verbale come componenti del collegio giudicante coincidono con quelli che hanno in concreto partecipato alla deliberazione. La correzione non incide sul contenuto decisorio, ma ripristina la corrispondenza tra l’intestazione e il verbale.

Il Fatto

La Corte di Cassazione procede d’ufficio alla correzione dell’errore materiale contenuto nell’intestazione di una propria precedente sentenza, con la quale era stato definito un giudizio tributario introdotto dal contribuente nei confronti dell’Agenzia delle entrate. Nell’indicazione dei membri del collegio era stato omesso il nominativo di un consigliere che, secondo il verbale d’udienza, ne aveva fatto parte quale componente non relatore.

La questione non attiene al merito della controversia, ma alla regolarità formale dell’intestazione del provvedimento. Rilevata la difformità tra il verbale d’udienza e l’intestazione della sentenza, la Corte attiva la procedura di correzione prevista per gli errori materiali.

La Motivazione della Corte

Il collegio qualifica la difformità come errore materiale, categoria distinta dal vizio di motivazione e dall’omissione di pronuncia. L’omissione del nome di un componente del collegio non modifica la sostanza della decisione: incide su un dato di mera rappresentazione formale, correggibile con lo strumento dedicato.

La Corte afferma che l’errore materiale è rilevabile d’ufficio in ogni tempo. Il potere di emenda non incontra il limite del giudicato, perché l’intervento non tocca il contenuto decisorio ma ripristina la corrispondenza tra l’intestazione e il verbale d’udienza.

Il ragionamento poggia sulla natura dell’intestazione. Essa è priva di autonoma efficacia probatoria e si esaurisce nella riproduzione dei dati del verbale. Ne deriva che, in difetto di elementi contrari, si devono ritenere coincidenti i magistrati indicati nel verbale come componenti del collegio giudicante con quelli che in concreto hanno partecipato alla deliberazione.

La Corte richiama sul punto un orientamento consolidato, citando Cass., Sez. Un., n. 11853 del 06/11/1991, Cass., Sez. Un., n. 118 del 12/03/1999, Cass. n. 8136 del 11/04/2011 e Cass. n. 14361 del 25/05/2021. Il principio è che la composizione del collegio attestata dal verbale prevale sull’indicazione, eventualmente incompleta, contenuta nell’intestazione.

In applicazione di tale principio, la Corte dispone la correzione dell’intestazione della sentenza e, per l’effetto, aggiunge il nome del consigliere omesso tra gli altri due componenti del collegio, così ricostituendo la composizione quale attestata dal verbale d’udienza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *