Accertamento catastale: motivazione per relationem alla stima diretta e riproposizione tardiva delle questioni assorbite (Cass. civ. Sez. 5 n. 11658 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di classamento di immobili, all’esito della procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento catastale è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della rendita attribuita, qualora gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’amministrazione finanziaria e l’eventuale differenza derivi da una diversa valutazione tecnica del valore economico dei beni. La stima diretta, che fonda l’attribuzione della rendita per gli immobili dei gruppi D ed E, costituisce un atto conoscibile dal contribuente in un procedimento partecipato; la sua mancata allegazione non determina un difetto di motivazione, essendo il riferimento ai “consolidati prontuari di settore” sufficiente ai fini della legittimità dell’atto, e non anche della prova in giudizio. Nel processo tributario, la riproposizione delle questioni assorbite da parte dell’appellato totalmente vittorioso deve avvenire, a pena di decadenza, nell’atto di controdeduzioni depositato nel termine di costituzione.
Il Fatto
I contribuenti impugnavano l’avviso di accertamento catastale che, confermando la categoria D/2 del complesso immobiliare adibito a struttura alberghiera, aumentava la rendita proposta nella dichiarazione DOCFA. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso, ma la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, sul gravame dell’Agenzia delle Entrate, riformava la decisione ritenendo l’atto adeguatamente motivato e dichiarando inammissibili le questioni riproposte dai contribuenti, in quanto formulate oltre il termine di sessanta giorni per il deposito dell’atto di costituzione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione esamina il primo motivo, con cui si deduceva la violazione dell’art. 7 della legge n. 212/2000 per la mancata allegazione all’avviso degli atti richiamati. Il motivo è infondato: la motivazione dell’accertamento, riportata in sentenza, indica il criterio astratto utilizzato (stima diretta mediante relazione tecnica) e l’allegato 1, denominato “relazione di stima sintetica”, contiene la descrizione dell’immobile e il prospetto analitico con le singole componenti, le consistenze e i valori unitari.
La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui, nell’ambito della procedura DOCFA, l’obbligo motivazionale è assolto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando gli elementi di fatto del contribuente non siano disattesi e la discrasia derivi da una diversa valutazione tecnica. Nella specie, i dati forniti non sono stati disattesi ma solo rivalutati con riferimento alla rendita, con conseguente esclusione di una motivazione più particolareggiata.
Quanto alla stima diretta per gli immobili dei gruppi D ed E, essa integra il presupposto dell’avviso ed esprime un giudizio tecnico sul valore economico; la sua mancata riproduzione o allegazione non determina un vizio di motivazione, trattandosi di atto conosciuto o facilmente conoscibile in un procedimento a struttura partecipativa. Il riferimento ai “consolidati prontuari di settore” è sufficiente per la legittimità dell’atto, ma non per l’assolvimento dell’onere probatorio in giudizio.
Il secondo motivo, relativo alla violazione degli artt. 56, 54 e 23 del d.lgs. n. 546/1992, è infondato: la volontà dell’appellato totalmente vittorioso di riproporre le questioni assorbite deve essere espressa specificamente e tempestivamente, a pena di decadenza, nell’atto di controdeduzioni.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.