Redditometro: prova documentale delle ulteriori disponibilità (Cass. civ. Sez. V n. 13627 del 21.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche con il cd. redditometro, la disciplina dell’art. 38, quarto, quinto e sesto comma, d.P.R. n. 600 del 1973, nel testo vigente ratione temporis, introduce una presunzione legale relativa che dispensa l’Amministrazione da ogni ulteriore prova sull’esistenza dei fattori-indice di capacità contributiva. Una volta accertata l’effettività fattuale di tali elementi, il giudice tributario non può privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità. Resta a carico del contribuente la prova contraria, che non si esaurisce nella dimostrazione della mera disponibilità di ulteriori redditi o del semplice transito della disponibilità economica: occorre la prova documentale dell’entità di quei redditi e della durata del relativo possesso, idonea ad ancorare a fatti oggettivi, quantitativi e temporali, la riferibilità a essi della maggiore capacità contributiva accertata. La motivazione apparente della sentenza d’appello, che non consenta alcun controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, integra la violazione dell’art. 111, sesto comma, Cost. ed è deducibile in cassazione.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Lodi, emetteva nei confronti del contribuente tre avvisi di accertamento ai fini IRPEF per gli anni di imposta 2006, 2007 e 2008, rideterminando sinteticamente il reddito complessivo ai sensi dell’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973. La rettifica muoveva dal riscontro della disponibilità di beni e situazioni indicativi di capacità contributiva: autovetture, un appartamento, un box e l’acquisto di un immobile.
Il contribuente impugnava gli avvisi davanti alla C.t.p. di Lodi, che riuniva i ricorsi e accoglieva parzialmente. La C.t.r. della Lombardia rigettava l’appello con sentenza n. 1213/2016. Proponeva allora ricorso per cassazione affidato a tre motivi; l’Agenzia resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo — falsa applicazione dell’art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992 — è dichiarato inammissibile per difetto di interesse. La C.t.r., pur avendo rilevato la genericità dei motivi di appello, non si era limitata a dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione, ma aveva esaminato il merito. L’interesse ad agire, osserva la Corte, deve essere concreto e attuale e presuppone la prospettazione di un risultato utile e giuridicamente apprezzabile, non conseguibile senza l’intervento del giudice (Cass. n. 12733 del 2024).
Il secondo motivo — violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992 e difetto assoluto di motivazione — è fondato. La Corte ricostruisce il sistema del redditometro: l’art. 38 consente di presumere il reddito sulla base degli indici di capacità contributiva (quarto comma) e delle spese per incrementi patrimoniali (quinto comma), collegando alla disponibilità di determinati beni un certo importo, moltiplicato per un coefficiente e determinato secondo criteri statistici e presuntivi. Il sesto comma fa salva la prova contraria documentale della esistenza di redditi esenti o soggetti a ritenuta, o della insussistenza del reddito presunto. Il giudice tributario, accertata l’effettività degli elementi indicatori, non può togliere loro il valore presuntivo attribuito dal legislatore (Cass. n. 1980 del 2020; Cass. n. 8933 del 2018).
Quanto ai confini della prova contraria, la Corte richiama l’orientamento consolidato: non basta dimostrare la mera disponibilità di ulteriori redditi o il semplice transito della disponibilità economica. La norma esige una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che quei redditi siano stati utilizzati per coprire le spese contestate, con indicazione della loro entità e della durata del possesso, prova fornibile anche mediante estratti di conto corrente (Cass. n. 37985 del 2022; Cass. n. 12889 del 2018).
Nel caso concreto la C.t.r. non ha fatto buon governo di tali principi: si è limitata ad affermare la congruità dell’accertamento con i parametri del reddito sintetico, senza esaminare la documentazione prodotta dall’appellante e senza dare conto dell’iter logico-giuridico seguito. Si tratta di motivazione apparente, secondo l’accezione elaborata dalle Sezioni Unite n. 34476 del 2019: l’anomalia motivazionale deducibile in cassazione comprende la mancanza assoluta di motivi, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e la motivazione perplessa, con esclusione del semplice difetto di sufficienza (Cass. n. 13248 del 2020).
Da qui l’accoglimento del secondo motivo, l’assorbimento del terzo e la cassazione con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e liquidazione delle spese.
Nota della Redazione
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