Cessione ramo azienda TFR esigibile solo con cessazione rapporto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21676 del 28.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di cessione di ramo d’azienda cui segua la prosecuzione del rapporto di lavoro alle dipendenze del cessionario, non sorge il diritto al pagamento del trattamento di fine rapporto e il relativo credito non è ammissibile al passivo del fallimento del cedente. Il credito matura progressivamente in ragione dell’accantonamento annuale, ma la sua esigibilità resta rinviata al momento della cessazione del rapporto. La disciplina dell’art. 47, comma 5 bis, l. n. 428/1990, che sancisce l’immediata esigibilità del TFR nei confronti del cedente, è entrata in vigore il 15 luglio 2022 e non si applica alle procedure aperte prima di tale data.

Il Fatto

Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione collegiale, in parziale accoglimento dell’opposizione avverso lo stato passivo del fallimento di una società, ha ammesso il lavoratore al passivo in via privilegiata per un importo di € 1.266,88, rigettando la domanda relativa al credito vantato a titolo di quota di TFR.

Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo, deducendo la violazione degli artt. 105 l. fall., 47 l. n. 428/1990 e 2112 cod. civ. Il fallimento non ha svolto attività difensiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che l’art. 368, comma 4, d.lgs. n. 14/2019 ha sostituito il comma 5 dell’art. 47 l. n. 428/1990 e ha introdotto un comma 5 bis, che prevede l’immediata esigibilità del TFR nei confronti del cedente e dell’azienda in caso di trasferimento di imprese soggette a liquidazione giudiziale o concordato preventivo liquidatorio. Tale disciplina è però entrata in vigore il 15 luglio 2022, ai sensi dell’art. 389 d.lgs. n. 14/2019.

La Corte richiama il principio per cui il codice della crisi non è applicabile alle procedure aperte prima della sua entrata in vigore, salvo che le sue norme offrano un utile criterio interpretativo in presenza di una linea di continuità tra i regimi (Cass. S.U. n. 8504 del 2021). Il comma 5 bis, in particolare, ha introdotto una previsione in discontinuità con il diritto vivente, come affermato da Cass. sez. lav. n. 31338 del 2024. Ne consegue la corretta applicazione della previgente disciplina, ratione temporis operante.

Secondo la giurisprudenza consolidata, quando il rapporto prosegue alle dipendenze del cessionario il credito di TFR non è ancora sorto, poiché il lavoratore è transitato presso il cessionario. Già Cass. n. 19291 del 2011 aveva precisato che il diritto al TFR matura progressivamente, ma l’esigibilità è rinviata alla cessazione del rapporto.

Il ricorrente deduce che la cessionaria lo avrebbe assunto ex novo nel 2019, con conseguente cessazione del rapporto. La censura è inammissibile, poiché si fonda su un accertamento di fatto diverso da quello operato dal Tribunale, che ha invece constatato la prosecuzione del rapporto. Il giudice di merito ha inoltre ritenuto fatto costitutivo anche l’omologazione del concordato, nella specie non intervenuta. Il ricorso è respinto.

Nota della Redazione

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