Stabilizzazione del precariato e limiti del giudice di rinvio (Cass. civ. Sez. Lav n. 18746 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, il giudice del rinvio è tenuto, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., a uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e alle sue premesse logico-giuridiche, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno. Il mancato esame, da parte del giudice del rinvio, di una circostanza fattuale — quale lo scorrimento di una graduatoria — non demandatagli dalla pronuncia rescindente non integra il vizio di motivazione apparente ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. Il giudicato esterno, per configurare una decisione implicita, richiede che la questione risulti superata e travolta dalla incompatibile soluzione di un’altra questione, il cui solo esame ne presupponga e comporti, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza.
Il Fatto
La vicenda trae origine dalla domanda proposta da una lavoratrice, assunta a tempo determinato dal Ministero dell’Ambiente dal 2003 al 2006, volta all’accertamento del diritto alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in attuazione dell’art. 1, comma 519, legge n. 269/2006 sulla stabilizzazione del personale precario. La ricorrente era stata inserita nella graduatoria approvata con decreto direttoriale del 14.04.2008, poi annullato in autotutela, e aveva visto respingere la propria domanda dal Tribunale.
La Corte d’appello di Roma aveva inizialmente accolto il gravame, ma tale decisione era stata cassata dalla Suprema Corte con ordinanza n. 33088/2022, che aveva demandato al giudice del rinvio di accertare se la lavoratrice fosse collocata nella graduatoria del 14.04.2008 entro il numero di posizioni per cui era autorizzata la stabilizzazione. Il giudice del rinvio accertava che la ricorrente era collocata al n. 115 della graduatoria, oltre le 42 unità autorizzate, rigettando la domanda.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente esaminato l’eccezione di inammissibilità del ricorso per intervenuto giudicato esterno, derivante dalla sentenza del Tribunale di Roma che aveva respinto l’impugnazione della risoluzione ex tunc del contratto. L’eccezione è stata ritenuta infondata: la sentenza si era pronunciata esclusivamente sull’avveramento della condizione risolutiva, senza esaminare il diritto alla stabilizzazione, con effetti limitati all’assunzione avvenuta nel 2018 e senza poter pregiudicare le questioni relative alla posizione in graduatoria. Non è configurabile la decisione implicita, che ricorre solo quando la questione risulti superata dalla incompatibile soluzione di un’altra questione.
Quanto al giudicato interno, la Corte ha rilevato che l’accertamento demandato al giudice del rinvio era stato circoscritto alla graduatoria approvata con decreto del 14.04.2008, senza alcun riferimento a successivi scorrimenti. L’ordinanza rescindente aveva accolto censure per violazione di legge, non errores in procedendo, e non aveva considerato la graduatoria modificata come premessa logico-giuridica della decisione.
La pronuncia richiamata dalla ricorrente (ordinanza n. 32471/2023) non è pertinente, avendo rigettato il ricorso del Ministero per carenza di censure in iure.
Il giudice del rinvio si è correttamente conformato al principio di diritto enunciato, senza incorrere nella violazione dell’art. 384 cod. proc. civ. Né sussiste il vizio di motivazione apparente, poiché il giudice non poteva estendere la propria cognizione ad accertamenti non demandatigli. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese.
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Nota della Redazione
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