Lavoro straordinario autorizzato anche in forma tacita o implicita (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2754 del 07.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il lavoro straordinario prestato dal dipendente pubblico deve ritenersi autorizzato ogni qualvolta la prestazione sia stata effettuata non già insciente o prohibente domino, ma sulla base di un’organizzazione del lavoro eterodiretta dal datore di lavoro. Il consenso datoriale all’esecuzione della prestazione eccedente l’orario normale, comunque manifestato, anche in forma tacita o implicita, costituisce presupposto sufficiente per il riconoscimento del diritto al pagamento del relativo compenso, senza che sia necessaria una preventiva autorizzazione formale né la predeterminazione di un monte ore.
Il Fatto
Un dipendente del Ministero della Cultura, inquadrato nell’Area II e addetto ai servizi di vigilanza presso il Museo del Palazzo Reale di Caserta, conveniva in giudizio l’amministrazione per ottenere il pagamento del compenso per lo svolgimento di ore di lavoro straordinario festivo. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere accoglieva la domanda, ma la Corte d’Appello di Napoli, in riforma della decisione di primo grado, la rigettava, ritenendo che l’ordine di servizio n. 18 del 17.06.2014 non potesse essere interpretato quale autorizzazione preventiva allo svolgimento dello straordinario festivo, difettando la predeterminazione di un monte ore eccedente il debito orario.
Avverso tale sentenza il lavoratore proponeva ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 36 e 111 Cost., e con il secondo motivo, il carattere apparente della motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, censurando l’impostazione della Corte territoriale per avere subordinato il riconoscimento dello straordinario alla sussistenza di un’autorizzazione formale. La Suprema Corte ha richiamato il principio consolidato nella giurisprudenza più recente secondo cui devono considerarsi autorizzate tutte le prestazioni lavorative effettuate dai dipendenti, anche in assenza di un atto scritto, purché non svolte insciente o prohibente domino.
Il consenso datoriale, ha precisato la Corte, può essere manifestato anche in modo tacito o implicito, desumendosi dalla stessa organizzazione del lavoro predisposta dal datore. Laddove la programmazione dell’orario settimanale ecceda l’orario contrattuale, la turnazione predisposta dall’amministrazione equivale a una disposizione espressa allo svolgimento dello straordinario, non potendosi ragionevolmente ritenere che i lavoratori abbiano prestato servizio nei giorni festivi di propria iniziativa (cfr. Cass. n. 17912/2024 e Cass. n. 6998/2025).
Il secondo motivo di ricorso è stato invece rigettato, risultando la motivazione della sentenza impugnata coerente rispetto alla lettura dell’ordine di servizio prescelta. La Corte ha dunque cassato la sentenza con rinvio, demandando al giudice del rinvio la verifica, sulla base delle risultanze probatorie, se il lavoro svolto nei giorni festivi debba essere qualificato come straordinario o come adempimento della normale prestazione lavorativa prevista dalla contrattazione collettiva per il personale turnista.
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Nota della Redazione
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