Domande alternative contro parti diverse e onere di appello incidentale condizionato (Cass. civ. Sez. III n. 21825 del 29.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Quando l’attore proponga nei confronti di convenuti diversi due domande alternative, nel senso che l’accoglimento dell’una implica l’infondatezza dell’altra, la sentenza di primo grado che accolga una sola delle pretese contiene tanto una statuizione di fondatezza della domanda accolta, quanto una statuizione di rigetto nel merito della domanda alternativa incompatibile. Ne deriva che, se il convenuto soccombente appella in via principale, l’attore che voglia ottenere la condanna del litisconsorte rimasto assolto non può limitarsi a riproporre la relativa domanda ex art. 346 c.p.c., ma deve proporre un appello incidentale condizionato, munito dell’animus impugnandi e di una ragionata censura avverso la statuizione di rigetto. La riproposizione della domanda non impugnata è inidonea a investire il giudice d’appello del potere di riformare la decisione favorevole al litisconsorte alternativo.
Il Fatto
Il ricorrente, già direttore amministrativo di una struttura sanitaria, aveva stipulato sette contratti di assicurazione per la responsabilità civile con clausola claims made, tre con un sindacato assuntore e quattro con un altro. Con tre deliberazioni aveva affidato forniture di materiale informatico, e nel 2012 la Procura contabile aveva citato in giudizio lui e altri, contestando un danno erariale. La Corte dei conti lo aveva condannato al risarcimento, decisione confermata in appello.
Nel 2017 il ricorrente aveva convenuto in giudizio il rappresentante generale degli assicuratori, chiedendo in via principale di essere tenuto indenne da un sindacato e, in via subordinata, dall’altro, con la precisazione che le domande erano alternative. Il Tribunale accolse solo in parte: ritenne operante una sola polizza. Il sindacato assuntore appellò in via principale; l’assicurato propose appello incidentale verso l’altro sindacato, che la Corte d’appello di Perugia dichiarò inammissibile per tardività.
La Motivazione della Corte
Investita del terzo motivo, la Corte rileva che la declaratoria di inammissibilità dell’appello incidentale è conforme a diritto, ma per ragioni diverse da quelle indicate dal giudice di merito. La Corte d’appello aveva fondato la decisione su una lettura dell’art. 334 c.p.c. ormai superata, secondo cui l’impugnazione incidentale tardiva non sarebbe ammissibile contro parti diverse dall’appellante principale.
Quella lettura è errata. Le Sezioni Unite hanno più volte affermato che l’impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, sia contro parti diverse dall’impugnante principale, sia contro capi diversi da quelli investiti dall’impugnazione principale, ogni volta in cui l’interesse a proporla sia sorto dall’impugnazione altrui. La Corte richiama Sez. U. n. 4640 del 1989, Sez. U. n. 24627 del 2007 e Sez. U. n. 8486 del 2024, oltre a Sez. III, ord. n. 26139 del 2022.
Corretta è invece la conclusione. Le due domande proposte contro i sindacati erano alternative non solo oggettivamente, ma anche soggettivamente, perché l’operatività della copertura di un sindacato escludeva ratione temporis quella dell’altro. In questa ipotesi, secondo Sez. U. n. 31136 del 2024, per far condannare in appello il litisconsorte assolto in primo grado, l’attore non può limitarsi a riproporre la domanda ex art. 346 c.p.c., ma deve proporre un appello incidentale condizionato.
Nel caso concreto il ricorrente non propose alcun appello incidentale, dichiarando anzi di voler riproporre le domande contro l’altro sindacato ai sensi dell’art. 346 c.p.c.. L’atto era privo dei requisiti minimi dell’impugnazione: mancava l’animus impugnandi e mancava ogni censura ragionata avverso la statuizione di rigetto del primo giudice, che non era di assorbimento ma di merito.
Il ricorso principale è pertanto rigettato; il ricorso incidentale condizionato resta assorbito; le spese di legittimità sono poste a carico del ricorrente e si dà atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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