Appalto privato a prezzo chiuso applica legge regionale per richiamo pattizio (Cass. civ. Sez. II n. 32994 del 17.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Al contratto di appalto privato non sono applicabili le disposizioni pubblicistiche, se non attraverso gli eventuali richiami espressi inseriti nell’accordo. Ne consegue che le parti, nel concludere il contratto, possono manifestare la volontà di recepire la disciplina regionale del prezzo chiuso, che entra così nel loro programma contrattuale ed è applicabile in forza della clausola di rinvio, a prescindere dalla natura privata dell’appalto. Il meccanismo di riequilibrio opera in modo automatico al superamento del termine di un anno tra l’offerta e la consegna dei lavori, senza che assuma rilievo l’accertamento della colpa del committente. La cancellazione dal testo contrattuale della clausola che prevedeva il prezzo chiuso per i contratti di durata superiore ai ventiquattro mesi non esclude l’operatività dell’istituto quando le parti vi abbiano già optato con altra e distinta previsione. Il momento di riferimento per il computo del termine è quello dell’offerta, e non l’avveramento della condizione sospensiva cui sia subordinato l’avvio dei lavori.

Il Fatto

Una società cooperativa, committente di un appalto privato per la costruzione di diciotto alloggi sociali aggiudicato con contratto del giugno 2001, resiste alla domanda dell’appaltatrice volta a ottenere il pagamento del corrispettivo dovuto a titolo di prezzo chiuso. La domanda si fonda sulla disciplina regionale richiamata nell’accordo e sul ritardo superiore a un anno nella consegna dei lavori, avvenuta nel settembre 2004.

Il Tribunale aveva rigettato la domanda, ritenendo non configurabile il ritardo per effetto della condizione sospensiva che subordinava l’avvio dei lavori all’ammissione della committente alle provvidenze pubbliche. La Corte d’appello, in riforma, aveva accolto la domanda e quantificato il credito in misura pari al cinque per cento del prezzo dell’appalto per i tre anni considerati. La decisione è impugnata con ricorso per cassazione articolato in cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte rigetta integralmente il ricorso. Il primo motivo censurava l’applicabilità dell’art. 45 L.R. Sicilia n. 21/1985 a un appalto privato. Il motivo è inammissibile, perché non coglie la ratio della sentenza: la disposizione è stata applicata in quanto richiamata dall’art. 2 del contratto, con la conseguenza che l’indagine si sposta sull’interpretazione della volontà negoziale.

La Corte enuncia il criterio di raccordo tra autonomia privata e normativa pubblicistica: al contratto sottoposto alla disciplina del codice civile non sono applicabili le disposizioni pubblicistiche se non attraverso gli eventuali richiami espressi inseriti nell’accordo, secondo i principi di Cass. Sez. I n. 19296 del 2018 e Cass. Sez. I n. 8384 del 2020. La ricorrente, omettendo qualsiasi censura all’interpretazione della clausola di rinvio, non intercetta la statuizione decisiva.

Il secondo motivo denunciava la violazione del principio di non contestazione e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato in relazione alla cancellazione della clausola che prevedeva il prezzo chiuso per i contratti ultrabiennali. Il motivo è infondato: il principio di non contestazione ex art. 115 cod. proc. civ. ha per oggetto fatti storici sottesi a domande ed eccezioni e non le conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione dei documenti; l’art. 112 cod. proc. civ. non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta sulla base di una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti.

I motivi terzo e quarto, incentrati sull’omesso esame del punto decisivo relativo alla consegna dei lavori e alla condizione sospensiva, sono inammissibili: la ricorrente non indica i canoni ermeneutici violati, limitandosi a contrapporre la propria lettura del contratto a quella del giudice di merito, non essendo quest’ultima tenuta a costituire l’unica interpretazione astrattamente possibile. La sentenza impugnata, del resto, aveva espressamente considerato il dato della condizione sospensiva, escludendo che il momento dell’erogazione del finanziamento incidesse sul computo.

Il quinto motivo è infondato nel merito. L’art. 45 L.R. Sicilia n. 21/1985 assume a riferimento il tempo tra l’offerta, nel caso di trattativa privata, e la consegna dei lavori: se superiore a un anno, trova applicazione il sistema del prezzo chiuso, sul presupposto che il decorso del termine non giustifichi più la fissità dei prezzi. Ricevuta la disciplina in via pattizia, rileva dunque il momento dell’offerta, quale momento di determinazione dei prezzi, e non quello del finanziamento. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e con l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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