Riforma in appello e nuovo regolamento delle spese di entrambi i gradi (Cass. civ. Sez. III n. 21773 del 29.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di appello che riformi, in tutto o in parte, la sentenza impugnata deve procedere d’ufficio a un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza necessaria della pronuncia di merito adottata. L’onere va attribuito e ripartito tenendo conto dell’esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione, secondo un criterio unitario e globale, non frazionato per singoli gradi o fasi del giudizio. In tema di regolamento delle spese, la domanda dell’appellante di condanna della controparte alla refusione delle spese di lite comprende implicitamente la richiesta di regolamento anche di quelle di primo grado, in applicazione del principio dell’infrazionabilità della domanda. L’omessa pronuncia sulle spese del primo grado dopo la riforma della sentenza integra quindi violazione dell’art. 91 cod. proc. civ.
Il Fatto
Il controricorrente aveva agito davanti al Giudice di Pace per il risarcimento del danno da taglio di legname su un fondo che assumeva proprio per quota, quale erede dei titolari e donatario. Il giudice adito riconosceva la proprietà e condannava i convenuti al pagamento di una somma, oltre alle spese.
Proposto appello, il Tribunale riformava la decisione, escludendo la prova della titolarità dei diritti in capo all’attore, revocava la condanna al risarcimento e compensava le spese del solo secondo grado, in ragione dell’inutile iniziativa di querela di falso degli appellanti. I convenuti, risultati vittoriosi in appello, ricorrono in cassazione lamentando che il giudice dell’impugnazione abbia omesso di provvedere sulle spese del primo grado.
La Motivazione della Corte
Il ricorso si fonda su due motivi. Il primo censura la violazione degli art. 91 cod. proc. civ. e art. 112 cod. proc. civ., per avere il giudice di appello trascurato la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado. Il secondo motivo, relativo all’art. 92, primo comma, cod. proc. civ. e alla responsabilità aggravata, resta invece assorbito.
La Corte ritiene fondata la prima censura. Il giudice dell’appello, riformando la sentenza, ha revocato il provvedimento di condanna dei convenuti al risarcimento e ha limitato la compensazione al solo secondo grado. Così facendo ha omesso di regolare le spese dell’intero processo.
Secondo il consolidato orientamento di legittimità, il giudice di appello che riformi la decisione deve procedere d’ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito, a un nuovo regolamento delle spese, attribuendo e ripartendo l’onere in base all’esito complessivo della lite. La valutazione della soccombenza opera cioè secondo un criterio unitario e globale. Solo in caso di conferma della sentenza impugnata la decisione sulle spese può essere modificata, ma a condizione che il relativo capo sia stato oggetto di specifico motivo d’impugnazione. Sono richiamate, in tal senso, Cass. Sez. 6-L n. 6259 del 2014, Cass. Sez. 3 n. 9064 del 2018 e Cass. Sez. 6-3 n. 27056 del 2021.
La Corte precisa inoltre, alla luce del principio dell’infrazionabilità della domanda, che la richiesta dell’appellante di condanna della controparte alle spese di lite comprende implicitamente anche il regolamento di quelle di primo grado. La soccombenza va quindi individuata guardando al processo nel suo insieme, valutato ex post all’esito della lite, e non ai singoli segmenti. Vengono citate Cass. Sez. 5 n. 23639 del 2024, Cass. Sez. Un. n. 32061 del 2022, Cass. Sez. 6-3 n. 5820 del 2016 e Cass. Sez. 6-3 n. 19122 del 2015.
L’omessa considerazione delle spese del primo grado, una volta riformata la sentenza in senso favorevole agli appellanti, unita alla compensazione di quelle del secondo grado, integra dunque violazione della norma che impone al giudice dell’impugnazione di regolamentare le spese dell’intero giudizio. Non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 cod. proc. civ., data la particolarità delle questioni e l’alterno esito delle fasi di merito.
Nota della Redazione
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