Compensazione volontaria esclude il credito restitutorio ex art. 389 c.p.c. (Cass. civ. Sez. III n. 21837 del 29.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’accertamento della sussistenza di un accordo di compensazione volontaria tra le parti costituisce indagine di fatto riservata al giudice del merito e non è riesaminabile in sede di legittimità, se non nei rigorosi limiti dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.. L’azione restitutoria ex art. 389 cod. proc. civ. presuppone che la parte istante abbia effettivamente eseguito un pagamento in esecuzione della sentenza poi cassata, riferibile al decisum riformato: essa non è esperibile quando la somma azionata non sia mai stata corrisposta, ma risulti estinta per compensazione. La compensazione legale ex art. 1243 cod. civ. richiede, al momento dell’eccezione, la sussistenza di crediti reciprocamente certi, liquidi ed esigibili.

Il Fatto

La controversia muove da un decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Genova ingiungeva a una società il pagamento di poco meno di settemila euro. La società proponeva opposizione, contestando l’esistenza del credito e deducendo di aver già versato alla controparte, in esecuzione di due sentenze poi cassate, una somma superiore, in parte a mezzo assegni e per il residuo mediante compensazione volontaria.

Il Tribunale accoglieva l’opposizione e revocava il decreto. La Corte d’appello di Genova, dopo una rimessione in istruttoria, rigettava il gravame, escludendo sia la compensazione ex lege per difetto di certezza dei crediti, sia l’esistenza di un accordo di compensazione volontaria, alla proposta non avendo fatto seguito un’accettazione. Il ricorso per cassazione è proposto dalla soccombente con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è dichiarato inammissibile sotto un duplice profilo. Anzitutto per cumulo disorganico di censure: la ricorrente ha articolato il mezzo sotto i profili dei numeri 3, 4 e 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. senza tenere distinte le doglianze, in violazione del principio di specificità.

Nel merito, la doglianza centrale — l’omesso riconoscimento dell’accordo di compensazione volontaria ex art. 1252 cod. civ. — investe un accertamento di fatto. La Corte territoriale ha ritenuto non provata la volontà concorde di estinguere i reciproci obblighi mediante compensazione. Tale apprezzamento non è riesaminabile in legittimità, salvo i rigorosi limiti del n. 5 dell’art. 360, nella specie non soddisfatti perché la censura è generica e non si confronta criticamente con la motivazione impugnata.

In via dirimente, la Corte rileva che l’azione restitutoria ex art. 389 cod. proc. civ. presuppone un pagamento effettivamente eseguito in forza della sentenza poi cassata e riferibile al decisum riformato. Nel caso concreto la somma azionata in monitorio non risulta mai corrisposta, poiché la ricorrente stessa ha allegato una compensazione tra partite reciproche fondate su sentenze diverse da quella annullata. L’unica somma effettivamente versata era stata restituita prima del ricorso monitorio. La pretesa non aveva quindi ad oggetto un credito reale, ma una posta già estinta per un meccanismo satisfattivo alternativo all’adempimento.

Il secondo motivo, relativo alla negata operatività della compensazione legale ex art. 1243 cod. civ., è dichiarato assorbito. Esclusa l’esistenza di un credito restitutorio, non residua interesse a scrutinare la censura. La Corte aggiunge che il motivo, comunque, non merita accoglimento: la valutazione del giudice di merito, secondo cui i crediti contrapposti non erano certi, liquidi ed esigibili in quanto ancora sub iudice, è corretta in diritto e coerente con la giurisprudenza consolidata. Le spese di legittimità seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

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