Buoni postali fruttiferi: prescrizione dalla scadenza del titolo (Cass. civ. Sez. I n. 21905 del 30.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di buoni postali fruttiferi, l’applicazione del termine decennale di prescrizione di cui all’art. 8 d.m. 19 dicembre 2000 anche alle serie già emesse, per le quali alla data di entrata in vigore del decreto non si siano compiuti i termini previsti dalla normativa previgente, comporta che anche il dies a quo sia individuato secondo la nuova disciplina, coincidendo con la data di scadenza del titolo e non con il 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui i buoni potevano essere riscossi. È inammissibile l’ibridazione tra nuova e vecchia disciplina che conservi la durata decennale e importi dalla previgente la regola sulla decorrenza. I buoni postali fruttiferi sono documenti di legittimazione ai sensi dell’art. 2002 cod. civ. e i decreti ministeriali che li disciplinano integrano ab externo il contenuto dei titoli ai sensi dell’art. 1339 cod. civ.; l’effetto conoscitivo si realizza con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con esclusione di ulteriori obblighi informativi a carico dell’emittente.

Il Fatto

Il giudice di pace aveva accolto la domanda degli eredi di una sottoscrittrice, condannando la società emittente al rimborso di un buono fruttifero postale emesso nel 1996. Il Tribunale di Latina, in sede di appello, aveva rigettato l’impugnazione, rilevando che nel titolo mancava ogni riferimento alla scadenza e alla tipologia e che ciò aveva pregiudicato il diritto alla restituzione del capitale, con decorrenza della prescrizione dalla scadenza dei buoni.

La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, deducendo la violazione dell’art. 2935 cod. civ. e dei principi in materia di obblighi informativi, nonché l’erronea applicazione dell’art. 3 d.m. 19.12.2000 e dell’art. 2697 cod. civ. in tema di onere della prova. I controricorrenti hanno resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è ritenuto fondato. La Corte richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui, in materia di buoni postali fruttiferi, l’applicazione del termine decennale di cui all’art. 8, comma 1, d.m. 19 dicembre 2000 alle serie già emesse comporta che anche il dies a quo sia individuato secondo la nuova disciplina, coincidendo con la data di scadenza del titolo e non con il 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui i buoni potevano essere riscossi (Cass. n. 23006/2023).

Il percorso argomentativo muove dall’art. 176 d.P.R. n. 156/1973, che consentiva la riscossione entro il trentesimo anno solare successivo all’emissione, con cessazione della fruttuosità e prescrizione quinquennale dal 1° gennaio successivo; disposizione abrogata dall’art. 7 d.lgs. n. 284/1999. L’art. 8 d.m. 19 dicembre 2000 ha poi fissato la prescrizione decennale dalla data di scadenza del titolo, mentre l’art. 10, comma 2, ha esteso tale disciplina alle serie già emesse per le quali non si fossero compiuti i termini previgenti. La prescrizione non consumata è stata così rimodulata nella durata e nella decorrenza.

La Corte censura la conclusione del Tribunale: essa realizza una ibridazione tra nuova e vecchia disciplina, preservando il termine decennale e importando dalla previgente la regola sulla decorrenza, operazione non consentita. Nella specie la prescrizione è dunque maturata il 13.7.2018, a norma del citato art. 8, essendo la scadenza del titolo al 12.7.2018.

Anche il secondo motivo è fondato. I buoni postali fruttiferi sono documenti di legittimazione ai sensi dell’art. 2002 cod. civ. (Cass. Sez. Un. n. 3963/2019), e la loro disciplina è contenuta anche nei decreti ministeriali che integrano ab externo il contenuto dei titoli ai sensi dell’art. 1339 cod. civ. Le Sezioni Unite hanno escluso l’applicazione della disciplina consumeristica e degli obblighi informativi personalizzati, precisando che l’effetto conoscitivo si realizza con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti (v. anche Cass. n. 9202 del 2025).

La Corte aggiunge che l’incertezza circa le modalità di esercizio del diritto non integra l’impossibilità di farlo valere ex art. 2935 cod. civ., che riguarda solo gli impedimenti di natura legale (Cass. n. 13343 del 2022). L’inerzia dovuta a ignoranza del diritto non impedisce il decorso della prescrizione (Cass. nn. 19193 e 22072 del 2018). La mancata consegna del foglio informativo analitico potrebbe aver reso più difficoltosa, ma non impossibile, la conoscenza della scadenza. Né rileva l’art. 3 d.m. 19 dicembre 2000, poiché il titolo fu emesso nel 1996, prima del decreto.

La sentenza è quindi cassata, con rinvio al Tribunale di Latina in diversa composizione, anche in ordine alle spese.

Nota della Redazione

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