Antieconomicità della gestione e inversione dell’onere della prova nel processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 21904 del 30.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA, l’antieconomicità della gestione costituisce di per sé sola circostanza idonea a fondare la pretesa fiscale e a determinare l’inversione dell’onere della prova in capo al contribuente, senza che l’Amministrazione finanziaria debba ricorrere ad ulteriori elementi indiziari comprovanti l’inattendibilità della contabilità. Il vizio di omessa pronuncia e quello di motivazione apparente non possono essere dedotti contemporaneamente, implicando la seconda che la questione sia stata comunque esaminata dal giudice di merito. È inammissibile, nel giudizio di legittimità, il motivo che tenda a rimettere in discussione l’accertamento in fatto compiuto dal giudice del merito, non essendo più configurabile, alla luce del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la censura di insufficienza motivazionale.
Il Fatto
Una società contribuente impugnava un avviso di accertamento emesso per IRES, IRAP e IVA relativi all’anno d’imposta 2007, con il quale l’Amministrazione finanziaria aveva ripreso a tassazione ricavi non dichiarati, applicando la percentuale di ricarico prevista dallo studio di settore. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale, in riforma della decisione di primo grado, accoglieva l’appello dell’Ufficio, ritenendo non necessario il contraddittorio preventivo, non fondato l’accertamento sugli studi di settore e sussistente un comportamento antieconomico della contribuente, con conseguente onere probatorio a carico di quest’ultima.
La società proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a otto motivi. L’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la questione relativa alla dedotta omessa pronuncia e al difetto di motivazione dell’avviso di accertamento. Rileva che il vizio di omessa pronuncia ricorre soltanto quando il giudice ometta del tutto di provvedere sulla domanda o sull’eccezione, mentre il vizio di motivazione apparente presuppone che un esame della questione vi sia stato, ma risulti affetto da totale pretermissione o da contraddittorietà irriducibile. Ne deriva l’intrinseca contraddittorietà di una censura che deduca contestualmente entrambi i vizi.
La sentenza impugnata, osserva la Corte, ha espressamente affrontato la questione della sufficienza della motivazione dell’atto impositivo, riformando integralmente la decisione di primo grado che l’aveva ritenuta insussistente. La Commissione regionale ha chiarito che l’accertamento non si fonda sugli studi di settore, ma che il riferimento allo standard è stato utilizzato al solo fine di determinare la percentuale di ricarico applicabile.
Il nucleo del ragionamento riguarda l’antieconomicità della gestione. La Commissione regionale ha ritenuto che tale circostanza, desunta dal comportamento irragionevole dell’imprenditore, contrario ad ogni canone economico, sia di per sé sola idonea a fondare l’accertamento e a determinare l’inversione dell’onere della prova in capo al contribuente. Non occorrono, dunque, ulteriori elementi indiziari comprovanti l’inattendibilità della contabilità della società.
Su questa base la Corte dichiara infondato il primo motivo e inammissibili il secondo e il quarto, in quanto tendenti a rimettere in discussione l’accertamento in fatto del giudice di merito, mentre il terzo motivo è rigettato perché la contestazione di antieconomicità legittima l’inversione dell’onere probatorio. Il quinto motivo è dichiarato inammissibile per difetto di specificità, non avendo la ricorrente trascritto integralmente l’avviso di accertamento. Il sesto, il settimo e l’ottavo motivo sono inammissibili, poiché spetta in via esclusiva al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento e valutarne l’attendibilità. Il ricorso è conclusivamente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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