Appello privo di pagina non è inammissibile se non lede la difesa (Cass. civ. Sez. V n. 22134 del 31.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, la copia dell’atto di appello notificata mancante di una o più pagine non comporta automaticamente l’inammissibilità dell’impugnazione ai sensi degli artt. 22, comma 3, e 53, comma 2, d.lgs. n. 546/1992. Tale ipotesi integra una mera incompletezza materiale, non la difformità sostanziale di contenuto sanzionata dalla legge. Il giudice deve accertare in concreto se la lacuna abbia impedito all’appellato la completa comprensione dell’atto e leso il suo diritto di difesa. L’inammissibilità è esclusa quando le pagine omesse risultino irrilevanti per comprendere il tenore dell’impugnazione o quando l’atto di costituzione dell’appellato contenga comunque una puntuale replica ai motivi di gravame.
Il Fatto
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso di una società avverso una cartella di pagamento per Iva, emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione, relativa al recupero di un credito d’imposta esposto per il precedente periodo e per il quale non era stata presentata la dichiarazione.
L’Agenzia delle entrate proponeva appello. La Commissione tributaria regionale lo dichiarava inammissibile per violazione dell’art. 53 d.lgs. n. 546/1992: la copia notificata e quella depositata erano difformi e la copia depositata risultava priva della pagina quattro, rendendo l’atto di difficile interpretazione. L’Ufficio ricorreva per cassazione con tre motivi; la contribuente rimaneva intimata.
La Motivazione della Corte
Esaminando per priorità logica il secondo motivo, la Corte lo rigetta. L’anomalia motivazionale censurabile in Cassazione è solo quella che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, perché attinente all’esistenza stessa della motivazione: mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile (Sezioni Unite n. 8053 del 2014; Sez. Un. n. 22232 del 2016; Cass. n. 23940 del 2017). Nel caso di specie la sentenza impugnata, qualunque sia la sua correttezza, palesa l’iter logico seguito dai giudici di appello e supera il minimo costituzionale.
Il primo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, sono invece fondati. La Corte richiama il proprio costante orientamento: se l’atto di appello è notificato in copia mancante di una o più pagine, non va dichiarata automaticamente l’inammissibilità, perché ricorre una mera incompletezza materiale e non la difformità sostanziale di contenuto. Il giudice deve però verificare in concreto se la mancanza abbia impedito al destinatario la piena comprensione dell’atto e leso il suo diritto di difesa. L’inammissibilità non può essere dichiarata se le pagine omesse sono irrilevanti per comprendere il tenore dell’impugnazione o se l’atto di costituzione dell’appellato contiene una puntuale replica ai motivi di gravame (Cass. n. 8138 del 2011; Cass. n. 22106 del 2016).
Le previsioni di inammissibilità degli artt. 22 e 53 d.lgs. n. 546/1992, per il loro rigore, vanno quindi interpretate restrittivamente, limitandone l’operatività ai soli casi in cui il rigore estremo è davvero giustificato. La Corte richiama la giurisprudenza costituzionale secondo cui le disposizioni processuali tributarie devono essere lette in armonia con i valori della tutela delle parti in posizione di parità, evitando irragionevoli sanzioni di inammissibilità (Corte cost. n. 189 del 2000 e n. 520 del 2002).
La Commissione regionale non si è attenuta a tali principi: non ha verificato in concreto se la mancanza della pagina quattro avesse effettivamente impedito la comprensione dell’atto e leso il diritto di difesa, né ha indicato in cosa consistesse l’asserita difformità tra copia depositata e notificata e se essa integrasse quella sostanziale di contenuto. La Corte accoglie pertanto il primo e il terzo motivo, rigetta il secondo, cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.