Residenza fiscale estera e rimborso delle ritenute per lavoro svolto in Francia (Cass. civ. Sez. V n. 22217 del 01.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, ai fini del corretto regime fiscale delle retribuzioni del lavoratore dipendente rilevano la residenza fiscale del percipiente al momento della corresponsione e il luogo di effettivo svolgimento dell’attività lavorativa, non il criterio della nazionalità del datore di lavoro. Quest’ultimo è del tutto ininfluente, poiché la finalità di evitare la doppia imposizione impone che il reddito già assoggettato a imposizione nello Stato estero di residenza del lavoratore non sia nuovamente tassato in Italia. La certificazione ufficiale dell’autorità fiscale straniera, attestante i redditi dichiarati e l’assenza di pendenze, integra prova del pagamento delle imposte estere e dell’insussistenza della fruizione di crediti d’imposta per tributi versati in Italia. L’iscrizione tardiva all’AIRE non è di per sé ostativa, dovendo aversi riguardo al centro degli affari e degli interessi vitali.
Il Fatto
La controversia trae origine dal diniego opposto dall’amministrazione finanziaria alla richiesta di rimborso di ritenute su redditi di lavoro dipendente. La contribuente, nell’anno d’imposta 2014, aveva lavorato in Francia per oltre 183 giorni, sostenendo di avere in quello Stato il centro dei propri interessi vitali ed economici, e aveva chiesto la restituzione di quanto versato all’erario italiano per maggiori ritenute e addizionali, invocando l’art. 15 della Convenzione Italia/Francia contro le doppie imposizioni, resa esecutiva con legge 7 gennaio 1992, n. 20.
La Commissione tributaria provinciale di Pescara aveva accolto le ragioni della contribuente. La Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, sez. staccata di Pescara, aveva respinto l’appello dell’amministrazione. Da qui il ricorso per cassazione dell’Agenzia delle entrate, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per motivazione solo apparente. La Corte ha rilevato che la descrizione della documentazione operata in sentenza è chiara ed esaustiva, rappresentando il contenuto della certificazione ufficiale proveniente dall’autorità fiscale francese. La contestazione che tenda a disattendere il contenuto delle certificazioni si risolve in una rivalutazione del materiale probatorio, attività riservata al giudice di merito e inammissibile in sede di legittimità.
Il secondo e il terzo motivo, trattati unitariamente perché connessi, censuravano la violazione del punto 14 b) del Protocollo allegato alla Convenzione, dell’art. 2697 cod. civ., dell’art. 2, comma 2, d.P.R. n. 917 del 1986 e degli artt. 4 e 5 della Convenzione, sostenendo che la certificazione attestasse solo dati generici e che la contribuente fosse iscritta all’anagrafe italiana per gran parte dell’anno.
La Corte ha disatteso tali censure richiamando la disciplina convenzionale. L’art. 15 della Convenzione Italia/Francia ancora la potestà impositiva allo Stato di residenza, salvo che l’attività sia svolta nell’altro Stato, e subordina la tassazione esclusiva nel primo Stato al ricorrere di tre condizioni: soggiorno non superiore a 183 giorni, datore di lavoro non residente nell’altro Stato e onere non sostenuto da una stabile organizzazione ivi esistente. Nel caso di specie, la contribuente ha lavorato in Francia per oltre 183 giorni e il datore di lavoro, società italiana, aveva comunque in quello Stato una base fissa, presso cui l’attività è stata svolta.
Quanto alla nazionalità del datore di lavoro, la Corte ha richiamato Cass. n. 25424 del 2024 e Cass. n. 24112 del 2017, ribadendo che essa è ininfluente. Ha inoltre valorizzato Cass. n. 26383 del 2022 e Cass. n. 9725 del 2021, per le quali rilevano la residenza fiscale del percipiente e il luogo di svolgimento dell’attività, nonché la giurisprudenza unionale (CGUE 24 ottobre 2018, causa C-602/2017).
Sul piano probatorio, la Corte ha escluso che la certificazione fiscale francese fosse priva di valore: da essa risultava l’assenza di pendenze con il fisco d’oltralpe e il pagamento delle imposte, con esclusione della fruizione di crediti d’imposta. Quanto all’iscrizione tardiva all’AIRE, ha ribadito che rileva il centro degli affari e degli interessi vitali, dovendo aversi riguardo al luogo di gestione abituale e riconoscibile (cfr. Cass. n. 2878 del 2024). Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell’amministrazione alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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