Fermo amministrativo e motivazione apparente: ricorso inammissibile (Cass. civ. Sez. III n. 16593 del 13.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso per cassazione che censuri come apparente la motivazione di una decisione adottata in iure è inammissibile, perché di una statuizione di diritto può predicarsi solo la conformità o la difformità dalla legge, non la motivazione: solo gli accertamenti in fatto vanno motivati, non le valutazioni in diritto. Parimenti inammissibile, ai sensi dell’art. 366, n. 4, cod. proc. civ., è il motivo che non indichi la norma o il principio violato e non articoli il ragionamento sillogistico tra decisione pronunciata e decisione attesa. La Corte non può rilevare d’ufficio gli errori non correttamente censurati, né intuire la censura che il ricorrente abbia inteso proporre quando le doglianze siano esposte con tecnica scrittoria oscura.

Il Fatto

La società concessionaria del servizio di riscossione coattiva delle entrate di un Comune notificava al contribuente due ingiunzioni di pagamento e, mancato il pagamento, iscriveva fermo amministrativo su un veicolo di sua proprietà. Il contribuente conveniva la società dinanzi al Giudice di pace, ottenendo l’annullamento dei fermi sul presupposto della mancata prova dell’invio, a mezzo raccomandata, della comunicazione prescritta e del mancato rispetto del termine dilatorio.

Il Tribunale, in sede di appello, accoglieva il gravame e rigettava l’opposizione, ritenendo che la comunicazione potesse essere inviata anche con posta ordinaria, che ne dovesse presumersi l’arrivo a destinazione, che la società fosse legittimata a riscuotere nei confronti di debitori residenti in altra provincia e che l’iscrizione del fermo non presupponesse un credito superiore a una determinata soglia. Il contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza d’appello con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina l’unico motivo, intitolato come violazione dell’art. 360, n. 4, cod. proc. civ. per motivazione apparente. Il ricorrente riproduceva un brano della sentenza impugnata e una serie di massime, sostenendo che il Tribunale non avesse argomentato le ragioni del proprio discostarsi dalla giurisprudenza di legittimità, e ribadiva l’illegittimità del fermo per l’eccessività della misura rispetto all’entità del debito.

Il motivo è dichiarato inammissibile per molte e indipendenti ragioni. Anzitutto ai sensi dell’art. 366, n. 4, cod. proc. civ.: la sentenza impugnata aveva rigettato il gravame per una ragione di diritto, ossia l’inesistenza di norme che inibiscano l’iscrizione del fermo a garanzia di crediti erariali inferiori a un certo ammontare. A fronte di una decisione in iure è dunque vano discorrere di vizi di motivazione: di un’affermazione in punto di diritto può dirsi solo se sia conforme o difforme dalla legge, non se sia motivata o immotivata.

In secondo luogo, il motivo è inammissibile perché imperscrutabile: il ricorrente lamentava l’eccessività della misura rispetto al debito senza indicare la norma su cui fondare la censura e senza richiami giurisprudenziali pertinenti. Il precedente richiamato, Sezioni Unite n. 19667 del 18.09.2014, intervenne su fattispecie totalmente diversa.

La Corte ribadisce l’orientamento secondo cui il ricorso per cassazione esige che il ricorrente articoli un ragionamento sillogistico: quale sia stata la decisione di merito, quale sarebbe dovuta essere, quale regola o principio sia stato violato per effetto dello scarto tra decisione pronunciata e decisione attesa. Il giudice di legittimità può conoscere solo degli errori correttamente censurati e non può rilevarli d’ufficio, né intuire la censura khi le doglianze siano esposte con tecnica scrittoria oscura, come già affermato in precedenti decisioni della Sezione. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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