Revocazione ordinanza cassazione ammessa solo per errore di fatto percettivo (Cass. civ. Sez. V n. 22229 del 01.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revocazione delle sentenze e delle ordinanze della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., è ammessa esclusivamente per l’errore di fatto consistente nella supposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto la cui verità è dagli atti incontrastabilmente esclusa o positivamente stabilita. Restano fuori dall’area del vizio revocatorio l’errore di diritto sostanziale o processuale e l’errore di giudizio o di valutazione, sindacabili solo con i mezzi ordinari di impugnazione. L’errore deve essere decisivo, evidente e obiettivo, e non deve cadere su un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata. In tema di atti interni al giudizio di legittimità, la revocazione è esperibile quando il giudice non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, ma è esclusa tutte le volte in cui la pronuncia sul motivo sia effettivamente intervenuta, ancorché con motivazione che non abbia esaminato specificamente alcune argomentazioni.

Il Fatto

Il contribuente impugnava l’avviso di presa in carico per l’avvio dell’attività di riscossione, deducendo l’omessa notifica dell’atto presupposto e l’inesistenza della notifica dell’atto impugnato, eseguita a un indirizzo privo di collegamento con la sua persona.

La CTP accoglieva il ricorso. La CTR, in riforma, riteneva perfezionata la notifica a mani del portiere dello stabile, seguita dall’invio della seconda raccomandata. La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 14684/2024, rigettava il ricorso del contribuente. Questi ha proposto revocazione avverso tale ordinanza, affidandola a cinque motivi, resistiti dalla sola Agenzia delle entrate.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce i confini del rimedio revocatorio. L’errore di fatto riguarda solo l’erronea presupposizione dell’esistenza o inesistenza di fatti considerati nella loro dimensione storica; non lo integra il vizio che nasce da una falsa percezione di norme, riconducibile all’error iuris, né la pretesa errata valutazione di fatti e risultanze processuali, che costituisce errore di giudizio. Su questo punto richiama le Sezioni Unite n. 30994 del 2017 e n. 8984 del 2018.

L’errore di fatto deve inoltre essere decisivo, evidente e obiettivo, e non può cadere su un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata. La scelta legislativa di escludere gli errori giuridici e di giudizio dal novero dei motivi revocatori non è irrazionale e trova riscontro nella giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 17 del 1986, n. 36 del 1991, n. 207 del 2009), che ammette il rimedio per le sole “sviste” o “puri equivoci”.

Quanto agli atti interni al giudizio di legittimità, le Sezioni Unite n. 31032 del 2019 ammettono la revocazione per l’errore del giudice che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, ma la escludono quando la pronuncia sul motivo sia intervenuta, perché in tal caso si deduce un errore di giudizio e non una svista percettiva. Analogamente, la valutazione del contenuto degli atti di parte e della motivazione impugnata rientra nell’attività valutativa inidonea a integrare il vizio.

Su queste premesse, i primi due motivi sono inammissibili: essi muovono da una lettura scorretta dell’ordinanza, assumendo che un passaggio in cui è riportato il testo di un precedente (Cass. n. 13126 del 2019) rifletta il fatto storico, mentre la Corte lo aveva inquadrato correttamente, evidenziando l’iscrizione all’AIRE da tre anni al tempo della notifica. Il terzo motivo è inammissibile per ragioni analoghe, censurando una parte della decisione contenente la trascrizione di altra pronuncia.

Anche il quarto e il quinto motivo, esaminati congiuntamente, sono inammissibili. La questione del domicilio non è stata valutata dalla Corte in base alle risultanze probatorie indicate dal ricorrente, ma recependo le difese dell’Amministrazione, che aveva sostenuto il permanere del domicilio fiscale in Italia; la necessità o meno della comunicazione dell’iscrizione all’AIRE è, poi, questione di diritto, non deducibile come errore revocatorio. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese in favore dell’Agenzia delle entrate nella misura di euro 5.000,00 per compensi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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