Classamento in categoria E e destinazione commerciale: nozione di “uso pubblico” (Cass. civ. Sez. 5 n. 7285 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La classificazione catastale di un immobile deve basarsi sulle sue caratteristiche oggettive e sulla sua destinazione funzionale, non sull’uso concreto o sull’interesse pubblico dell’attività svolta (ex art. 2 d.P.R. n. 138/1998). Gli immobili il cui esercizio sia ispirato a criteri di efficienza ed economicità, con copertura dei costi attraverso tariffe, non possono essere inquadrati nel gruppo catastale E, ma nel gruppo D. La categoria E è incompatibile con la destinazione commerciale, industriale o a ufficio privato, ex art. 2, comma 40, d.l. n. 262/2006. La determinazione della base imponibile ICI per i fabbricati di categoria D non accatastati segue il criterio contabile di cui all’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 504/1992, sino alla richiesta di attribuzione della rendita; tale criteri non integra un rapporto di pregiudizialità con il giudizio sull’attribuzione della categoria catastale. La mancata presentazione della dichiarazione ICI, ex art. 37, comma 53, d.l. n. 223/2006, resta sanzionabile laddove l’immobile non sia accatastato, e il termine di decadenza per l’accertamento è il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di omessa dichiarazione.
Il Fatto
Il Comune impugnava la sentenza della C.T.R. Puglia che aveva confermato l’esenzione ICI per una diga, in quanto classificata in categoria catastale E. Il Consorzio, concessionario, riteneva il bene destinato all’uso pubblico; il Comune, al contrario, sosteneva la natura commerciale dell’attività di gestione delle acque, con conseguente classamento nel gruppo D. Il giudice di merito aveva accolto le ragioni del contribuente, ritenendo l’esenzione applicabile. Il Comune proponeva ricorso per cassazione, deducendo plurimi motivi, tra cui la violazione dell’obbligo di sospensione per pregiudizialità e l’erronea applicazione dell’esenzione. Il Consorzio resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha disatteso l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale, chiarendo che l’erronea indicazione del destinatario nella notifica non è motivo di nullità se l’atto è comunque consegnato alla parte giusta, perché l’eventuale vizio è sanato dalla costituzione in giudizio del destinatario (ex art. 156 c.p.c.).
Il primo motivo, sulla sospensione necessaria del giudizio ex art. 295 c.p.c., è stato respinto. La Corte ha richiamato il principio per cui l’iscrizione al catasto non è presupposto necessario per l’assoggettamento all’ICI: l’imposta è dovuta quando il bene presenti i requisiti di iscrivibilità (ex art. 2, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 504/1992). Per i fabbricati di categoria D non iscritti, fino all’attribuzione della rendita su richiesta del proprietario, trova applicazione il metodo del “valore di libro” di cui all’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 504/1992 (come da Sezioni Unite n. 3160/2011). Tale criterio è autonomo e definitivo per i periodi d’imposta antecedenti la richiesta. Ne consegue che non sussiste pregiudizialità con il giudizio avente ad oggetto l’attribuzione della categoria, configurandosi solo un rapporto di pregiudizialità tra il giudizio di accertamento della rendita e quello di impugnazione della liquidazione ICI quantificata sulla base di detta rendita.
Quanto al terzo e quarto motivo, la Corte ne ha affermato la fondatezza. Ha premesso che la nozione di unità immobiliare urbana è legata alla sua autonomia funzionale e reddituale (ex art. 5 r.d.l. n. 652/1939). Ha quindi precisato che gli immobili sono classificati in base alla destinazione ordinaria, con riguardo alle caratteristiche oggettive, e non in base all’uso concreto. Ha richiamato il principio per cui, ai sensi dell’art. 2, comma 40, d.l. n. 262/2006, le categorie E/1-E/9 non possono includere immobili destinati ad uso commerciale, industriale o a ufficio privato. La gestione di un servizio idrico o di un impianto, ove svolta secondo parametri imprenditoriali con copertura dei costi tramite tariffe, esclude il carattere di bene “incommerciabile” tipico della categoria E. La decisione della C.T.R. è stata cassata sul punto con rinvio.
La Corte ha infine respinto il ricorso incidentale: l’assenza dell’obbligo dichiarativo non era applicabile in quanto l’immobile non era accatastato; gli avvisi erano motivati per relationem; le censure sulle sanzioni erano inammissibili perché proposte da parte interamente vittoriosa.
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Nota della Redazione
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