Sovraindebitamento: la cartella per il debito nell’accordo omologato è possibile solo dopo la risoluzione dell’accordo (Cass. trib. 12324/2026)

Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza n. 12324/2026, pubblicata il 2 maggio 2026 (R.G.N. 26796/2020) — camera di consiglio del 10 febbraio 2026, Presidente Francesco Federici, Relatore Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera.

Il principio di diritto

L’iscrizione a ruolo e la notifica della cartella di pagamento, per il recupero di somme incluse nella transazione fiscale di cui all’art. 7 e segg. della legge n. 3 del 2012 (poi integrata e superata dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza), è possibile, nell’ipotesi di mancato assolvimento integrale e tempestivo dei pagamenti dovuti in adempimento della stessa — anche per il periodo anteriore all’introduzione del comma 1-bis, lett. c) dell’art. 25 del d.P.R. n. 602/73 — soltanto successivamente alla pubblicazione del decreto dichiarativo della risoluzione o dell’annullamento dell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell’art. 14 della medesima legge, che comporta la riespansione del potere impositivo.

Il fatto

L’Agenzia delle entrate-Riscossione notificava a una contribuente, nel 2018, una cartella di pagamento emessa per decadenza dalla rateizzazione ex art. 3-bis del d.lgs. n. 462/97, a seguito di comunicazione di irregolarità da controllo automatizzato sulla dichiarazione per il 2015. La contribuente impugnava, deducendo la mancanza della firma digitale e, soprattutto, che la pretesa era stata transatta con il decreto del Tribunale del 30 marzo 2017 di omologa dell’accordo di composizione delle crisi da sovraindebitamento ex legge n. 3/2012, nel quale rientrava anche quel debito. La CTP di Napoli e poi la CTR della Campania rigettavano. La contribuente ricorreva per cassazione con tre motivi; l’Agenzia delle entrate resisteva, l’Agente della riscossione restava intimato.

La motivazione

In via preliminare il ricorso è tempestivo: al termine lungo semestrale ex art. 327 c.p.c. si aggiungono i 64 giorni di sospensione straordinaria dei termini legata all’emergenza Covid e gli ulteriori 31 giorni di sospensione feriale. Il secondo motivo (motivazione apparente ex art. 132, n. 4, c.p.c.), trattato in via pregiudiziale, è infondato: la motivazione della CTR supera il minimo costituzionale.

Il primo motivo è fondato nei termini di motivazione, con assorbimento del terzo. L’accordo di composizione della crisi omologato è equiparabile all’accordo di ristrutturazione con transazione fiscale: finché il debitore adempie secondo il piano, l’Amministrazione non ha titolo per procedere, e la cartella per le somme incluse nell’accordo è possibile solo dopo la pubblicazione del decreto di risoluzione o annullamento dell’accordo (art. 14 legge n. 3/2012), che fa riespandere il potere impositivo. La CTR non si è attenuta a tale principio: ha ritenuto legittima la cartella per il solo fatto che la contribuente non aveva provato l’integrale pagamento, senza verificare se, alla data della notifica, l’accordo omologato fosse stato risolto o annullato.

Esito: accoglie il primo motivo nei termini di motivazione, rigetta il secondo, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione.

Implicazioni pratiche

Il debito tributario incluso in un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento omologato è, di fatto, congelato: finché il debitore paga secondo il piano, l’Amministrazione non può iscrivere a ruolo né notificare la cartella per quelle somme. In caso di inadempimento, la riscossione non riprende automaticamente: occorre prima il decreto di risoluzione o annullamento dell’accordo ex art. 14 della legge n. 3/2012, che fa riespandere il potere impositivo; solo da quella pubblicazione decorre il termine per la cartella. Il principio vale anche per il periodo anteriore all’introduzione del comma 1-bis, lett. c), dell’art. 25 del d.P.R. n. 602/73: la disciplina espressa ha codificato una regola già ricavabile dal sistema. Per la difesa del contribuente, non basta che l’ufficio deduca il mancato integrale pagamento: il giudice deve verificare se, alla data della notifica, l’accordo fosse stato risolto o annullato.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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