Rimanenze di magazzino e accertamento induttivo per le imprese in contabilità semplificata (Cass. civ. Sez. V n. 22245 del 01.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte sui redditi di impresa, le imprese minori che fruiscono del regime di contabilità semplificata, ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. n. 600 del 1973, sono tenute a indicare ogni anno nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA il valore delle rimanenze di magazzino, distinguendo i beni per categorie omogenee, del medesimo tipo e della stessa quantità, secondo la normativa sulla valutazione delle rimanenze, non potendosi limitare ad annotare il solo valore globale. In assenza di tali indicazioni, che possono essere fornite anche in sede procedimentale su richiesta dei verificatori, l’Amministrazione finanziaria può ritenere inattendibile la contabilità e procedere all’accertamento induttivo ex art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973. L’obbligo di redigere il dettaglio analitico di magazzino non è escluso dalla contabilità semplificata, permanendo esso anche dopo la novella dell’art. 1, comma 22, della legge n. 232 del 2016.
Il Fatto
Il contribuente, titolare di un’attività di commercio al dettaglio di articoli di oreficeria, gioielleria e orologeria, impugnava un avviso di accertamento IRES, IRAP e IVA per l’anno 2008, emesso a seguito di verifica e fondato su un processo verbale di constatazione. L’Ufficio aveva riscontrato la mancata esibizione del prospetto analitico delle rimanenze e aveva proceduto con metodo induttivo, applicando una percentuale di ricarico sul costo del venduto.
La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso. La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia confermava la decisione, ritenendo legittimo il ricorso all’accertamento induttivo e coerente la percentuale applicata. Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il motivo con cui si contesta la motivazione apparente della sentenza d’appello, in relazione agli artt. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e 112 cod. proc. civ.. Il motivo è dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza: il ricorrente riproduce solo uno stralcio del motivo d’appello, senza dimostrare che la doglianza era stata effettivamente devoluta alla CTR. Quanto al preteso “lieve ritardo” nella consegna dei prospetti, la Corte rileva che la CTR ha offerto una motivazione effettiva e chiara, superando il minimo costituzionale la cui violazione rende denunciabile il vizio per cassazione.
La Corte esamina poi il profilo centrale: la tenuta della contabilità semplificata e l’obbligo del dettaglio analitico di magazzino. Il ricorrente sosteneva di essere soggetto al regime semplificato e di non essere tenuto alla contabilità di magazzino, ma solo a indicare il valore delle rimanenze nel registro IVA. La censura è inammissibile per difetto di precisione e, comunque, infondata. La Corte osserva che, già prima della novella dell’art. 1, comma 22, l. n. 232 del 2016, i contribuenti in contabilità semplificata non si sottraevano all’obbligo di tenere il dettaglio analitico del magazzino, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del d.l. n. 69 del 1989, conv. in l. n. 154 del 1989. Il dettaglio confluiva, per quantità e valori, nelle annotazioni del registro IVA acquisti.
La Corte aggiunge che l’obbligo permane anche dopo la novella: pur con la contabilità semplificata “per cassa”, non sono stati abrogati l’art. 9, comma 1, citato, né l’art. 2, comma 2, del d.m. 2 maggio 1989, né, sul piano civilistico, l’art. 2217 cod. civ.. I contribuenti sono anzi espressamente tenuti a compilare apposita scrittura riepilogativa delle rimanenze. Ne consegue che la CTR ha correttamente ritenuto sussistenti i presupposti dell’art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973: l’omessa esibizione del prospetto analitico non è una mera omissione formale, ma rileva ai fini dell’inattendibilità delle scritture e della legittimità dell’accertamento induttivo.
La Corte richiama il principio di diritto affermato da Cass. n. 1861 del 2025, secondo cui, in assenza delle indicazioni analitiche sulle rimanenze, l’Amministrazione può ritenere inattendibile la contabilità e procedere all’accertamento induttivo. Rigetta pertanto il motivo sulla percentuale di ricarico, osservando che l’Ufficio ha applicato la stessa misura dichiarata dal contribuente nello studio di settore. Quanto alla deducibilità dei costi, la censura è inammissibile per autosufficienza e imprecisione, oltre che meritalmente sfornita di riscontro. Anche il quarto motivo, pur pregevole, è inammissibile e manifestamente infondato: i prospetti prodotti non possedevano i requisiti richiesti. Il ricorso è integralmente rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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