Legittimo l’accertamento induttivo sul reddito di allevamento non dichiarato (Cass. civ. Sez. V n. 22243 del 01.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le speciali previsioni sulla determinazione del reddito agrario non costituiscono l’unica regola alla cui stregua censire la redditualità del contribuente che esercita attività agricola, il quale ne fruisce nella più circoscritta area dei soli redditi contenuti entro la soglia di operatività di tali previsioni. Non è pertanto precluso all’Amministrazione finanziaria il ricorso all’accertamento induttivo di cui all’art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973, nei confronti di chi esercita attività di allevamento, quando sussistono i relativi presupposti. L’omessa dichiarazione in sé dell’attività di allevamento, con mancata compilazione del quadro RD, legittima l’adozione della metodologia induttiva. La facoltà di opzione per il regime ordinario di determinazione del reddito d’impresa opera, infatti, solo nelle ipotesi fisiologiche di corrispondenza tra reddito dichiarato e reddito effettivo, non in quelle patologiche in cui emerga una capacità patrimoniale non coordinabile con il reddito forfettario denunciato.

Il Fatto

Il contribuente impugnava davanti alla CTP di Agrigento l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate per Irpef, Iva e Irap dell’anno 2004, fondato su un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza. I verificatori avevano rilevato l’omessa presentazione delle dichiarazioni di inizio attività e delle annuali Iva e Irap e avevano accertato un maggior reddito, con conseguente omessa fatturazione di acquisti e vendite di animali e irregolare tenuta delle scritture contabili.

La CTP accoglieva il ricorso annullando l’avviso. La CTR della Sicilia rigettava l’appello dell’Ufficio, qualificando il reddito come reddito agrario ai sensi dell’art. 32, comma 2, lett. b), d.P.R. n. 917/1986, in ragione della superficie utilizzata per l’allevamento e del numero di capi allevati. L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione; il contribuente restava intimato.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara inconferente il riferimento agli studi di settore, non contenuto nella sentenza impugnata. Accoglie invece il motivo nella parte in cui imputa alla CTR di aver pretermesso che l’accertamento induttivo derivava, a seguito della verifica, dall’omessa dichiarazione in sé dell’attività di allevamento.

Il Collegio ricostruisce la disciplina del reddito agrario richiamando le Cass. nn. 16474 e 16475 del 2022. L’attività di allevamento non è agricola, ma industriale o commerciale, se non è effettuata con mangimi ottenuti, almeno per un quarto di quelli necessari, dai terreni dell’azienda. Ai sensi dell’art. 56, comma 5, TUIR, solo la parte eccedente il limite concorre a formare il reddito d’impresa, mentre quella non eccedente mantiene natura agraria.

Il criterio forfettario di computo opera in via automatica, senza necessità di espressa opzione del contribuente, il quale può scegliere il regime ordinario in dichiarazione. Tuttavia, come chiarito da Cass. n. 13476 del 2001 e Cass. n. 1129 del 2018, tale facoltà vale nelle ipotesi fisiologiche di corrispondenza tra reddito dichiarato ed effettivo, non in quelle patologiche in cui sussistono i presupposti dell’accertamento induttivo.

Richiamando Cass. n. 18711 del 2016 e Cass. n. 34704 del 2019, la Corte ribadisce che la disposizione dell’art. 32 non è l’unica regola per censire la redditualità generale del coltivatore, essendo precluso l’utilizzo di forme di accertamento solo quando manchi la rilevazione di indici di capacità patrimoniale non coordinabili con il reddito forfettario denunciato.

Nel caso di specie la CTR ha annullato l’avviso senza considerare che esso trova fondamento nell’omessa dichiarazione dell’attività di allevamento, legittimante l’adozione della metodologia induttiva ai sensi dell’art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973 e/o dell’art. 41 del medesimo decreto. La sentenza è pertanto cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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