Nullità per motivazione apparente della sentenza che rigetta l’appello dell’Ufficio senza esaminare le censure (Cass. civ. Sez. 5 n. 2391 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
A seguito della riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla verifica del rispetto del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., con la conseguenza che il vizio è deducibile solo quando la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile. La motivazione è apparente, con conseguente nullità della sentenza, quando, pur graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, recando argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice, senza che l’interprete possa essere lasciato al compito di integrarla con congetture.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a due contribuenti, soci di una società a responsabilità limitata cancellata dal registro delle imprese, un avviso di accertamento con il quale, da un lato, liquidava maggiori IRES ed IRAP nei confronti della società, per il profitto illecito derivante dall’emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, e, dall’altro, acclarava la responsabilità dei soci ex artt. 2495 c.c. e 36 d.P.R. n. 600/1973, rispettivamente nella misura dell’86% e del 14%. I contribuenti impugnavano l’avviso, deducendo la propria estraneità alla frode. La Commissione tributaria provinciale di Roma accoglieva i ricorsi e la Commissione tributaria regionale del Lazio, in contumacia dei contribuenti, confermava la decisione di primo grado.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione esamina prioritariamente il primo motivo di ricorso, con il quale l’Ufficio deduceva la nullità della sentenza per motivazione apparente, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per violazione degli artt. 36, 53 e 61 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 132 cod. proc. civ.. Nel valutare la fondatezza del motivo, la Corte richiama il proprio consolidato orientamento, secondo cui la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ha ridotto il sindacato di legittimità alla sola verifica dell’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza stessa della motivazione.
La Corte precisa che tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza. In applicazione di tali principi, la motivazione è apparente e la sentenza è nulla quando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice (richiamando le Sezioni Unite n. 8053 del 2014 e Cass. n. 7090 del 2022).
Nel caso di specie, la CTR, dopo aver affermato l’ineccepibilità dell’iter logico del primo giudice, si era limitata a sostenere apoditticamente che la partecipazione della società alla frode fosse rimasta indimostrata, che non vi fosse traccia di un accordo simulatorio tra cedente e cessionaria e che non fosse ipotizzabile un’inversione dell’onere della prova. La Corte rileva come si tratti di affermazioni assertive che non consentono di apprezzare l’iter logico della decisione, mancando l’indicazione dei motivi di gravame e qualsiasi considerazione puntuale sugli elementi indiziari relativi a fornitori e clienti, analiticamente indicati nell’atto di appello.
L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento degli altri tre motivi di ricorso, concernenti la violazione degli artt. 17, 19 e 54 d.P.R. n. 633/1972, degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., l’omesso esame di fatti decisivi e la violazione degli artt. 2495 cod. civ. e 36 d.P.R. n. 602/1973 in tema di responsabilità dei soci. La Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, perché proceda a nuovo giudizio e regoli le spese del giudizio di legittimità.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.