Termine di decadenza degli avvisi TARSU: applicazione dell’art. 70 d.lgs. n. 507/1993 e infedele dichiarazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 14297 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di TARSU, la notifica a mezzo pec degli atti impositivi da parte degli enti locali è legittima anche prima dell’introduzione del sesto comma dell’art. 60 d.P.R. n. 600/1973, sulla base della disciplina del “codice dell’amministrazione digitale”. Quanto alle aree scoperte, la loro esclusione dalla tassazione non opera automaticamente, ma richiede che il contribuente abbia adempiuto all’onere di preventiva informazione tramite denuncia o variazione, la cui mancanza non è emendabile in giudizio, mentre è emendabile la prova dell’effettiva destinazione. In caso di denuncia infedele o incompleta, l’obbligo dichiarativo permane e si rinnova di anno in anno, con la conseguenza che il termine quinquennale di decadenza per l’accertamento decorre dall’anno corrente se l’occupazione era in corso al 20 gennaio, ovvero dal 20 gennaio dell’anno successivo se iniziata in epoca successiva.
Il Fatto
La società contribuente impugnava un avviso di accertamento emesso dal Comune per l’omesso versamento della TARSU relativa agli anni 2011 e 2012, riguardante aree scoperte operative. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso e la Commissione tributaria regionale confermava la decisione, ritenendo la notifica dell’avviso valida e il contribuente decaduto dalla possibilità di eccepire l’esenzione, non avendo presentato la dichiarazione necessaria. La società proponeva quindi ricorso per la cassazione della sentenza.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato i tre motivi di ricorso, soffermandosi dapprima sulla questione della validità della notifica a mezzo pec dell’atto impositivo. Con riferimento al primo motivo, la ricorrente sosteneva l’inesistenza della notifica effettuata a mezzo pec in assenza di una specifica norma abilitativa anteriore al 2017, con conseguente impossibilità di sanatoria tramite la proposizione del ricorso. La Corte ha disatteso tale tesi, richiamando la disciplina del codice dell’amministrazione digitale e affermando la piena legittimità della notifica a mezzo pec da parte degli enti locali già prima della novella del 2016.
Quanto al secondo motivo, concernente la tassazione delle aree scoperte, la Corte ha ricordato che la TARSU è dovuta per locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, con esclusione delle sole aree pertinenziali o accessorie ad abitazioni. Tale esclusione non è automatica, essendo posta una presunzione iuris tantum di produttività che può essere superata solo dalla prova contraria del detentore. Il legislatore richiede che le circostanze escludenti la produttività siano dedotte nella denuncia originaria o di variazione e riscontrate in base ad elementi obiettivi. La Corte ha precisato che la mancanza della denuncia non è emendabile in giudizio, mentre lo è solo la prova dell’effettiva destinazione dei locali.
Il terzo motivo, ritenuto fondato, riguardava la decadenza dell’ente impositore per l’anno 2011. La Corte ha chiarito che, in tema di TARSU, l’obbligo di denuncia sussiste “entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione”, dovendosi distinguere il caso in cui la detenzione sia in corso fin dall’inizio del periodo d’imposta da quello in cui sia iniziata successivamente. Nel primo caso, il termine di decadenza decorre dall’anno corrente; nel secondo, dal 20 gennaio dell’anno successivo. La Corte ha disatteso l’orientamento minoritario che faceva sempre decorrere il termine dal 20 gennaio dell’anno successivo a quello d’imposta. Nel caso di specie, poiché era stata presentata una denuncia infedele e la notifica dell’avviso era avvenuta il 13 ottobre 2017, la decadenza era maturata al 31 dicembre 2016 per la TARSU relativa all’anno 2011.
La Corte ha accolto il terzo motivo e, non occorrendo ulteriori accertamenti, ha deciso la causa nel merito ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., escludendo la debenza per l’annualità 2011 e compensando le spese dell’intero giudizio in ragione della reciproca soccombenza.
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Nota della Redazione
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