Lavoro straordinario nel pubblico impiego: serve la preventiva autorizzazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22258 del 01.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per il lavoro straordinario presuppone, di necessità, la previa autorizzazione dell’amministrazione. L’autorizzazione implica la valutazione della sussistenza delle ragioni di interesse pubblico che impongono il ricorso a tali prestazioni e comporta la verifica della compatibilità della spesa con le previsioni di bilancio. La ratifica successiva non sostituisce l’autorizzazione preventiva quando difettino i requisiti formali e sostanziali richiesti, segnatamente la specificità dell’atto e la corretta indicazione del capitolo di spesa. Le censure che contestano l’apprezzamento in fatto del giudice di merito sono inammissibili in sede di legittimità.

Il Fatto

Il ricorrente, geometra dipendente di un ente locale, aveva chiesto il pagamento del lavoro straordinario prestato in occasione degli eventi alluvionali del 2009 e del 2010, deducendo di aver ottenuto solo un pagamento parziale. Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, aveva accolto parzialmente la domanda.

La Corte d’Appello, accogliendo il gravame dell’ente datore di lavoro, aveva riformato la decisione e rigettato l’originaria pretesa. Avverso tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi, mentre l’ente si è costituito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, che censurano la sentenza impugnata per aver ritenuto insussistente la necessaria autorizzazione al lavoro straordinario. Il Collegio richiama l’art. 38 del CCNL del comparto regioni e autonomie locali, secondo cui la prestazione straordinaria è espressamente autorizzata dal dirigente, sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall’ente, restando esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione.

La disciplina contrattuale condiziona dunque la retribuibilità dello straordinario a una preventiva autorizzazione del dirigente, che deve rispettare le regole poste a garanzia della copertura finanziaria dell’impegno di spesa. La Corte d’Appello aveva accertato che nella specie tale autorizzazione era mancata e che la determina dirigenziale non poteva valere quale ratifica o autorizzazione successiva, per difetto di specificità e per errata indicazione del capitolo di spesa.

Il ricorrente deduceva l’esistenza di un’autorizzazione preventiva, ma l’allegazione è rimasta generica: il ricorso non indica quale atto autorizzativo sarebbe idoneo a giustificare in via preventiva la prestazione. La sentenza impugnata, nell’escludere il rilievo della determina, si è attenuta al costante orientamento della Corte, richiamato nel testo (Cass. 31.01.2017, n. 2509), secondo cui il diritto al compenso presuppone la previa autorizzazione.

La Corte territoriale ha altresì accertato, con valutazione in fatto, che la determina era priva di un riferimento temporale certo, essendo indicato lo svolgimento di 130 ore fino al settembre 2011 senza individuazione della data iniziale delle prestazioni: ciò esclude un collegamento certo con gli eventi alluvionali e con ragioni di interesse pubblico. I motivi sono perciò inammissibili, poiché contestano l’apprezzamento di fatto opponendo una ricostruzione irriferibile alla Corte.

Anche il terzo motivo, relativo all’onere della prova delle ore prestate, è inammissibile: l’aspetto attiene a un obiter dictum non decisivo, poiché il rigetto segue alla insussistenza dell’autorizzazione; la valutazione della prova resta comunque accertamento in fatto riservato al giudice di merito. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e con gli effetti del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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