Inammissibile il ricorso che chiede rivalutazione delle prove (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8073 del 27.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione non costituisce strumento per accedere a un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata. Spetta al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le risultanze del processo, quelle ritenute idonee a dimostrare la veridicità dei fatti. La violazione dell’art. 2697 c.c. è censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. solo quando il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie, e non quando oggetto di censura sia la valutazione delle prove svolta dal giudice. In quest’ultimo caso il ricorso è inammissibile.

Il Fatto

La società datrice di lavoro ha agito in giudizio nei confronti di un proprio dipendente per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione degli obblighi di fedeltà e diligenza. Il giudice di primo grado ha accolto le domande risarcitorie; la Corte d’appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha confermato integralmente quella decisione.

Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 416 cod. proc. civ. La società ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.

La Motivazione della Corte

La Corte territoriale aveva fondato l’accoglimento delle domande risarcitorie su un articolato quadro probatorio: la disponibilità, da parte del dipendente, della gestione della cassa e della possibilità di operare bonifici sul conto corrente societario, nonché il possesso della carta di credito aziendale. Su tale base erano emersi numerosi episodi di pagamenti non autorizzati, fatture per servizi mai ricevuti dalla società, acquisti personali effettuati con la carta aziendale e prelievi non giustificati.

Il ricorrente sosteneva che la Corte d’appello avesse ritenuto provato il credito risarcitorio su meri indizi, valorizzando la genericità delle contestazioni contenute nella memoria di costituzione in giudizio. La censura, tuttavia, pur formalmente costruita come violazione di legge, mirava in realtà alla rivalutazione dei fatti e del compendio probatorio.

La Corte di cassazione richiama il principio per cui il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito. Compete esclusivamente al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti, dando liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. A sostegno richiama i precedenti n. 27686 del 2018, Sezioni Unite n. 7931 del 2013, n. 14233 del 2015 e n. 26860 del 2014.

Quanto alla dedotta violazione dell’art. 2697 c.c., la Corte ribadisce che essa è censurabile solo nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere probatorio a una parte diversa da quella onerata secondo la differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, e non quando oggetto di censura sia la valutazione delle prove proposta dalle parti. Richiama in proposito n. 15107 del 2013, n. 13395 del 2018 e n. 18092 del 2020.

Nella sentenza impugnata non è ravvisabile alcun sovvertimento dell’onere probatorio. Il ricorso viene pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di lite in applicazione del criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 cod. proc. civ., liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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