Nullo l’accertamento se l’Ufficio non prova la delega di firma (Cass. civ. Sez. V n. 22257 del 01.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’avviso di accertamento è nullo quando non rechi la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di un impiegato della carriera direttiva da lui delegato. In caso di contestazione del contribuente, incombe all’Amministrazione finanziaria provare il corretto esercizio del potere, producendo la relativa delega di firma. Tale prova non può essere fornita per la prima volta in cassazione mediante deposito unito al controricorso, poiché la delega attiene al merito della controversia e non rientra tra i documenti ammessi dall’art. 372 cod. proc. civ.
Il Fatto
La controversia ha ad oggetto un avviso di accertamento per IVA e sanzioni relativo all’anno di imposta 2007, notificato al ricorrente quale socio di una società in liquidazione, estinta, e concernente la cessione non dichiarata di un terreno edificabile.
La CTP di Foggia aveva accolto parzialmente il ricorso del contribuente; la CTR della Puglia, Sezione staccata di Foggia, in parziale riforma, accoglieva l’appello principale dell’Agenzia delle entrate e rigettava quello incidentale del contribuente. Quest’ultimo ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi; l’Agenzia ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo investe l’assenza del provvedimento di delega del sottoscrittore dell’atto impositivo. La Corte richiama il costante orientamento secondo cui l’avviso è nullo se non reca la firma del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato, non essendo necessaria la qualifica dirigenziale e presumendosi l’appartenenza ai ruoli della carriera direttiva.
In caso di contestazione, grava sull’Amministrazione dimostrare il corretto esercizio del potere, anche in applicazione del principio di vicinanza della prova. La delega, trattandosi di delega di firma e non di funzioni, non richiede l’indicazione del nominativo del delegato né della durata, e può essere rilasciata con ordini di servizio che individuino l’impiegato mediante la qualifica rivestita, consentendo la verifica ex post del potere.
La sentenza impugnata non si è conformata a tale orientamento, avendo deciso sulla validità dell’atto nonostante la pacifica assenza della delega, non depositata dall’Amministrazione a fronte delle contestazioni del contribuente.
La produzione della delega in cassazione, operata dalla difesa erariale con il controricorso, è inammissibile: nel giudizio di legittimità non possono essere prodotti documenti nuovi, salvo quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata e l’ammissibilità del ricorso e del controricorso. La delega attiene al merito e non a tali categorie.
Ne consegue la nullità dell’avviso di accertamento per difetto di delega del sottoscrittore; l’accoglimento del primo motivo assorbe i restanti. La Corte cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso del contribuente, con condanna alle spese del giudizio di legittimità e compensazione di quelle di merito.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.