Cessazione della materia del contendere nel giudizio di ottemperanza con condanna alle spese dell’INPS (TAR Lazio n. 13256 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere nel giudizio di ottemperanza può essere dichiarata quando l’amministrazione, nelle more del giudizio, abbia dato integrale esecuzione all’obbligazione giudiziale consacrata nel giudicato. L’intervenuta esecuzione successiva alla proposizione del ricorso non preclude la condanna dell’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, ancorché liquidate in misura ridotta. L’assenza di opposizione dell’amministrazione alla declaratoria di cessazione della materia del contendere costituisce ulteriore elemento confermativo della sopravvenuta definitiva soluzione della controversia. La liquidazione delle spese in misura ridotta riflette la natura del giudizio, definito senza una pronuncia nel merito ma per effetto del sopravvenuto adempimento.
Il Fatto
La ricorrente aveva adito il giudice amministrativo per ottenere l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale civile di Roma, sezione III Lavoro, n. 5904/2024, nella parte relativa al diritto alla erogazione della pensione. Il ricorso era stato proposto nei confronti dell’INPS, rimasto inerte rispetto all’obbligo di dare esecuzione alla pronuncia.
Nelle more del giudizio, l’amministrazione resistente aveva tuttavia provveduto a dare esecuzione all’obbligazione giudiziale. Con memoria depositata in data 25.6.2026, la ricorrente aveva dichiarato la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna dell’INPS al pagamento delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preso atto della dichiarazione di parte ricorrente, rilevando che l’amministrazione resistente aveva dato esecuzione all’obbligazione giudiziale solo dopo la proposizione del ricorso introduttivo. L’INPS non si era opposto alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, consentendo una definizione celere del giudizio.
La pronuncia si fonda sull’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., che consente al giudice di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, sopravvenga il venir meno di ogni interesse alla decisione. Nel caso di specie, l’esecuzione spontanea dell’obbligazione giudiziale da parte dell’amministrazione aveva determinato il definitivo soddisfacimento della pretesa azionata in ottemperanza.
Quanto alle spese di lite, la circostanza che l’adempimento sia intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso ha costituito il presupposto per la condanna dell’INPS alla refusione delle spese in favore della ricorrente. La liquidazione è stata tuttavia operata in misura ridotta — in complessivi euro 1.500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato — in considerazione della definizione anticipata del giudizio e dell’assenza di una pronuncia nel merito.
La declaratoria di cessazione della materia del contendere, accompagnata dalla condanna alle spese, ha così definito il giudizio di ottemperanza senza necessità di esaminare il merito delle censure formulate avverso l’inerzia dell’amministrazione, ormai superata dall’intervenuta esecuzione.
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Nota della Redazione
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