Nullità del giudizio tributario per mancata integrazione del litisconsorzio necessario (Cass. civ. Sez. V n. 22421 del 04.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di accertamento dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. n. 917/1986, l’unitarietà dell’accertamento e la conseguente imputazione automatica dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione e indipendentemente dalla percezione, comportano che il ricorso proposto anche avverso un solo avviso di rettifica da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente la società e tutti i soci, salvo che questi prospettino questioni personali. Ne deriva un’ipotesi di litisconsorzio necessario originario: il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti è affetto da nullità assoluta, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado. La nullità non va dichiarata, ma può essere evitata con la riunione, quando sussistano congiuntamente identità oggettiva di causa petendi, simultanea proposizione dei ricorsi, simultanea trattazione e identità sostanziale delle decisioni.

Il Fatto

La controversia origina da un avviso di accertamento per II.DD. e IVA relativo all’anno di imposta 2008, emesso nei confronti di una contribuente quale socia al 30% di una società in accomandita semplice, in forza del principio di trasparenza per il maggior reddito accertato in capo alla società di persone ex art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973.

La Commissione Tributaria Regionale della Campania, in sede staccata, aveva accolto l’appello della contribuente avverso la decisione di primo grado. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione del litisconsorzio necessario nei confronti degli altri soci e della società, avendo chiesto invano, nei gradi di merito, la riunione dei ricorsi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è ammissibile, perché pone una questione pregiudiziale di violazione di legge per mancata osservanza del litisconsorzio necessario, ed è fondato. La Corte richiama il principio, consolidato dalle Sezioni Unite n. 14815 del 2008, secondo cui la rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei soci, per la sua unitarietà, impone che tutti i soggetti interessati siano parti dello stesso procedimento.

La controversia non ha ad oggetto una singola posizione debitoria, ma gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto impositivo. Il ricorso proposto anche da uno solo dei soggetti interessati impone quindi l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 546/1992, salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29.

Il Collegio ammette eccezioni, già precisate dalla Sez. V n. 29843 del 2017: la nullità non va dichiarata quando i giudizi separati siano caratterizzati da identità oggettiva di causa petendi, simultanea proposizione dei ricorsi, simultanea trattazione e identità sostanziale delle decisioni. In tali casi la ricomposizione dell’unità della causa attua il diritto a una ragionevole durata del processo, evitando formalismi non giustificati dalla tutela effettiva del contraddittorio.

Nel caso concreto, tuttavia, tali condizioni non sussistono. Il giudice d’appello ha omesso di rilevare il difetto di riunione in primo grado e non ha riunito le cause pendenti davanti a sé, relative agli avvisi notificati ai tre soci e alla società, senza disporre l’integrazione del litisconsorzio necessario. Il contraddittorio andava integrato sin dal primo grado nei confronti di tutti i soci e della società.

L’accoglimento del primo motivo, di natura pregiudiziale, assorbe la seconda censura, relativa alla violazione e falsa applicazione delle norme sull’accertamento, che sarà riesaminata in sede di rinvio. Il giudizio è dichiarato nullo, la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno, in diversa composizione, per l’integrazione del contraddittorio e la liquidazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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