Contumacia in primo grado non preclude contestazione fatti costitutivi in appello (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22420 del 04.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
La contumacia del convenuto nel giudizio di primo grado integra un comportamento neutrale, privo di valenza confessoria e non equiparabile a non contestazione dei fatti costitutivi allegati dall’attore. Ne consegue che l’attore resta onerato della prova dei fatti posti a fondamento della domanda e che il convenuto, costituitosi in appello, può contestare quei medesimi fatti costitutivi e giustificativi, senza incorrere nel divieto dello ius novorum. Nel rito del lavoro l’obbligo di formulare nella memoria difensiva di primo grado, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non impedisce alla parte di sollevare, e al giudice di esaminare, in ogni momento le difese in senso lato e le questioni rilevabili d’ufficio incidenti sul rapporto controverso.

Il Fatto

La ricorrente aveva ottenuto in primo grado il riconoscimento del possesso di un titolo valido per l’insegnamento su posti di sostegno, conseguito ai sensi dell’art. 325 del d.lgs. n. 297/1994. Il giudice del lavoro aveva accolto la domanda e condannato l’amministrazione alla rifusione delle spese.

Il Ministero e l’Ufficio scolastico regionale proponevano appello. La Corte d’Appello di Bari accoglieva il gravame e rigettava la domanda, ritenendo che la ricorrente non avesse dimostrato di aver frequentato un corso teorico-pratico di durata biennale. Avverso tale pronuncia la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; il Ministero è rimasto intimato.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente deduceva la violazione del divieto dello ius novorum in appello, contestando che il giudice di secondo grado avesse deciso sulla base di un argomento introdotto per la prima volta dal Ministero, rimasto contumace in primo grado.

La Corte respinge la censura. Il Ministero, proponendo appello, non aveva formulato eccezioni in senso stretto dalle quali fosse decaduto per effetto della contumacia, ma si era limitato a negare il fatto costitutivo della domanda, sostenendo che la ricorrente non possedeva i requisiti di legge e, in particolare, la frequenza di corsi teorico-pratici di durata minima biennale.

Il Collegio richiama un orientamento consolidato. La contumacia non può essere letta come ammissione dei fatti allegati dalla controparte: l’attore conserva l’onere della prova e il convenuto, una volta costituitosi in appello, non è precluso dal contestare i fatti costitutivi e giustificativi. Il potere-dovere del giudice di verificare che l’attore abbia dato dimostrazione della propria pretesa resta intatto, a prescindere dal contegno processuale della parte legittimata a contraddire (Cass. n. 24885 del 2014; Cass. n. 14623 del 2009).

Nel rito del lavoro la regola è confermata: l’obbligo del convenuto di formulare nella memoria difensiva, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non impedisce di sollevare in ogni momento — dunque anche in appello — le difese in senso lato e le questioni rilevabili d’ufficio (Cass. n. 25281 del 2009). La sentenza impugnata si è quindi attenuta a corretti principi, accertando i fatti costitutivi del diritto vantato.

Il secondo motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 325, comma 1, d.lgs. n. 297/1994, non attinge la ratio decidendi. La Corte territoriale non aveva fondato la decisione sul conteggio delle ore, ma sul rilievo che la ricorrente non avesse allegato né provato la frequenza di un corso di durata biennale, come la norma esige. Il Collegio richiama la distinzione tra titolo di studio e titolo abilitante (Cass. n. 11722 del 2025) e il principio per cui l’amministrazione che abbia nominato un insegnante di sostegno privo dei titoli di specializzazione è tenuta a risolvere il contratto, salvi i diritti maturati ai sensi dell’art. 2126 cod. civ. (Cass. n. 22320 del 2013). Il ricorso è respinto, con nulla sulle spese in difetto di costituzione del Ministero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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