Prescrizione risarcimento da reato e titoli di responsabilità diversi (Cass. civ. Sez. I n. 22718 del 06.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di risarcimento del danno, la responsabilità solidale dei soggetti obbligati, ai sensi dell’art. 2055 c.c., sussiste anche quando vi sono titoli di responsabilità diversi, contrattuali o extracontrattuali, ma ciascun titolo mantiene la propria disciplina, compresa quella relativa al termine di prescrizione. Resta ferma l’applicazione delle norme sulle obbligazioni solidali, primo fra tutti l’art. 1310, comma 1, c.c., per cui l’atto interruttivo della prescrizione compiuto nei confronti di uno degli obbligati produce effetto anche nei confronti dei coobbligati. In materia di prescrizione del diritto al risarcimento del danno che costituisce anche reato, l’art. 2947, comma 3, seconda parte, c.c., nella parte in cui richiama la prescrizione prevista per l’illecito penale, opera solo se per il reato è stabilita una prescrizione più lunga di quella civile. Ove la prescrizione penale sia uguale o più breve, la norma resta inoperante e il diritto al risarcimento è soggetto al termine fissato dai primi due commi dell’art. 2947 c.c., con decorrenza dal giorno del fatto.
Il Fatto
Un consorzio olivicolo conveniva in giudizio l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura per ottenere il pagamento dei compensi dovuti per il servizio di stoccaggio di olio. L’Agenzia si costituiva e proponeva domanda riconvenzionale, chiedendo la condanna del consorzio, in solido con il terzo chiamato — già presidente dello stesso consorzio e condannato in sede penale per appropriazione indebita del prodotto — al risarcimento del danno.
Il Tribunale accoglieva in parte la riconvenzionale; la Corte d’appello respingeva le impugnazioni, ritenendo tempestiva la pretesa dell’Agenzia in applicazione dell’art. 2947, comma 3, c.c., sul presupposto dell’irrevocabilità della sentenza penale di condanna. Il consorzio e gli eredi del terzo chiamato ricorrevano per cassazione; l’Agenzia proponeva ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
Il nodo deciso riguarda la sorte della pretesa risarcitoria quando il medesimo fatto dannoso imputabile a più soggetti fondi titoli di responsabilità differenti. La Corte territoriale aveva applicato a entrambi i destinatari dell’azione la disciplina dell’illecito, sebbene essa stessa avesse qualificato come contrattuale la responsabilità del consorzio e come extracontrattuale quella del terzo.
Il Collegio muove da un principio già affermato: il più lungo termine dell’art. 2947, ultimo comma, c.c. è invocabile solo per le azioni di responsabilità extracontrattuale e presuppone l’identità tra il fatto costituente reato e quello posto a fondamento della pretesa civile. Quando più soggetti siano obbligati in solido, la diversa natura del titolo condiziona l’individuazione del termine di prescrizione per ciascuno; la diversità dei titoli non impedisce però l’operare della regola dell’art. 1310, comma 1, c.c., che rende l’atto interruttivo efficace verso tutti i coobbligati.
Tale ricostruzione vale anche quando concorrono condotte integranti responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, perché l’art. 2055 c.c. richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, considerando l’unicità del fatto rispetto al danneggiato, non l’identità delle norme violate. La solidarietà, dunque, non omogeneizza le discipline: ciascun titolo conserva la propria regola di prescrizione.
Su questa base la Corte censura la sentenza impugnata. Il giudice di merito avrebbe dovuto verificare la decorrenza del termine secondo i distinti titoli — decennale ex art. 2946 c.c. per l’azione contrattuale verso il consorzio, quinquennale ex art. 2947 c.c. per quella verso gli eredi del terzo — tenendo conto delle cause di sospensione o interruzione dedotte o emergenti dagli atti.
Quanto agli eredi, la Corte rileva l’erronea applicazione dell’art. 2947, comma 3, c.c.: poiché il termine di prescrizione del reato di appropriazione indebita, nella disciplina vigente ratione temporis, è di cinque anni e non supera quello civile, la norma resta inoperante. Il primo motivo di ricorso principale e i ricorsi incidentali sono pertanto accolti nei limiti indicati; la sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, restando assorbite le ulteriori censure.
Nota della Redazione
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