Ricorso inammissibile per motivi generici su nullità del finanziamento bancario (Cass. civ. Sez. III n. 8264 del 27.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per genericità il motivo di ricorso con cui si deduca l’inesistenza o la nullità del contratto di finanziamento per contrasto con l’ordine pubblico internazionale, comunitario e interno, o con gli Accordi di Basilea, quando il ricorrente non indichi le specifiche norme violate né le clausole contrattuali che le avrebbero violate. La censura che presupponga la nullità del negozio, senza che tale nullità sia stata accertata, è priva di rilevanza e va dichiarata inammissibile. Parimenti inammissibile è il motivo che, deducendo abuso del diritto e violazione della buona fede, si fondi su rilievi meramente fattuali e generici. Il ricorso che cumuli più motivi tutti generici è dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore importo del contributo unificato.

Il Fatto

La Corte d’appello di Bologna, con sentenza depositata il 27 gennaio 2021, in parziale accoglimento dell’appello di una società immobiliare avverso una pronuncia del Tribunale di Forlì, dichiarava procedibile e non estinto il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e rigettava nel merito l’opposizione al decreto che le intimava il pagamento di una somma rilevante a favore di un istituto di credito cooperativo in liquidazione coatta amministrativa.

La società ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi. La controricorrente, ora BCC Gestione Crediti s.p.a. quale procuratrice del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, si è difesa con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. La questione centrale attiene alla pretesa nullità o inesistenza del contratto di finanziamento per contrarietà a norme di ordine pubblico e agli Accordi di Basilea.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i motivi, rilevandone la comune genericità. Quanto al primo, che denuncia violazione dell’art. 5 d.lgs. n. 28/2010 in tema di mediazione, il giudice d’appello ha accolto il gravame negando l’improcedibilità dell’opposizione e dichiarando che la mediazione era stata iniziata nel termine assegnato. Ne deriva l’assenza di interesse e la non corrispondenza del motivo alla sentenza impugnata: inammissibile.

Il secondo submotivo censura l’inesistenza del contratto per violazione dell’ordine pubblico internazionale, europeo e interno, richiamando l’art. 47 Cost. e sostenendo che il finanziamento sarebbe sproporzionato rispetto al valore di mercato dell’immobile. La Corte osserva che il motivo è del tutto generico, sia nel riferimento alle normative sia in ordine al contenuto del contratto e al valore del bene, aggiungendo rilievi direttamente fattuali.

Il secondo motivo deduce la nullità del finanziamento per violazione degli Accordi di Basilea ex art. 1418 c.c., lamentando la mancata osservanza dei requisiti patrimoniali minimi. Anche tale censura è generica quanto alle norme violate e alle clausole contrattuali, e introduce profili fattuali come la pretesa sproporzione del finanziamento rispetto a un valore mai indicato del complesso immobiliare.

Il terzo motivo, sulla ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., presuppone la nullità del contratto sostenuta dai motivi precedenti, già ritenuti non accoglibili: è dunque irrilevante e inammissibile. Il quarto motivo, sull’abuso del diritto e la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza, è fattuale ed estremamente generico. Il quinto, sulla nullità della sentenza per mancato ristoro dei danni, segue la medesima sorte del terzo.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e attestazione dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *