Regime 42 e IVA del margine non cumulabili sull’import extra UE (Cass. civ. Sez. V n. 22717 del 06.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 36, comma 1, del d.l. n. 41/1995 consente l’applicazione del regime del margine ai soli beni d’occasione ceduti al rivenditore da una delle persone indicate dall’art. 314 della direttiva 2006/112/CE e, in particolare, acquistati presso privati nel territorio dello Stato o in altro Stato membro. L’art. 143, paragrafo 1, lett. d), della direttiva IVA esenta le importazioni destinate a una successiva cessione intraunionale e comporta l’immissione in libera pratica con differimento dell’IVA, ma non modifica la natura dell’acquisto, che resta avvenuto da un soggetto extra UE. Ne deriva che regime doganale 42 e IVA del margine operano su piani distinti e non sono cumulabili: il primo non trasforma la cessione al privato in operazione intraunionale, né determina il venir meno del presupposto soggettivo richiesto dalla disciplina speciale.

Il Fatto

La vicenda riguarda una ditta individuale che esercita la vendita al dettaglio di telefoni cellulari usati e rigenerati. I telefonini venivano inviati in Cina per il ricondizionamento e poi importati attraverso la dogana di uno Stato membro, con applicazione del regime doganale 42 e differimento dell’IVA all’importazione; quindi erano immessi al consumo in Italia con applicazione del regime del margine.

Per l’anno d’imposta 2015 l’Agenzia delle entrate notificava un avviso di accertamento per il recupero dell’IVA, fondato su un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza. Il giudice di primo grado rigettava la prospettazione del contribuente, escludendo il carattere intracomunitario dell’acquisto e la sussistenza dei presupposti del regime del margine. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, con sentenza n. 469/1/2023, accoglieva invece l’appello principale del contribuente, ritenendo ragionevole e non smentita la ricostruzione secondo cui gli apparecchi transitavano in Italia dal Belgio. L’Agenzia ricorre per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, entrambi relativi alla commercializzazione in Italia, con applicazione dell’IVA del margine, di prodotti tecnologici rigenerati in Cina e importati tramite la dogana belga in regime doganale 42. Il primo motivo denuncia una motivazione apparente; il secondo la falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 36, comma 1, del d.l. n. 41/1995 e dell’art. 115 cod. proc. civ.

La Corte ribadisce anzitutto che la motivazione è solo apparente, con conseguente nullità della sentenza per error in procedendo, quando, pur graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con congetture. Sul punto richiama Cass. Sez. Un. n. 22232 del 2016 e Cass. Sez. Un. n. 8053 del 2014, secondo cui il controllo di legittimità sulla motivazione è ridotto al “minimo costituzionale”.

Applicando tale parametro, il primo motivo è rigettato: la decisione d’appello esprime una comprensibile ratio decidendi, dando per pacifica la natura di bene usato della merce e l’origine infracomunitaria dell’acquisto. La statuizione confonde però i requisiti soggettivi e oggettivi della disciplina speciale.

Quanto al secondo motivo, la Corte accoglie la censura e ricostruisce i presupposti del regime del margine. Per stabilire se un bene ricondizionato vi ricada, richiama la giurisprudenza unionale (CGUE 17 maggio 2023, C-365/22; CGUE 18 gennaio 2017, C-471/15) e l’art. 311, paragrafo 1, punto 1), della direttiva IVA, che definisce “beni d’occasione” i beni mobili suscettibili di reimpiego. La qualificazione non può essere ricondotta al profilo soggettivo. L’art. 314 della direttiva individua tassativamente i cedenti ammessi al regime, tra cui i privati in territorio dello Stato o in altro Stato membro. Il mero transito dal Belgio non è idoneo a dar conto di tali requisiti soggettivi.

La Corte richiama Cass. Sez. Un. n. 21105 del 2017, secondo cui il regime del margine è speciale, facoltativo e derogatorio e va interpretato restrittivamente: nella base imponibile non rientrano le operazioni d’importazione di beni acquistati da soggetti extra UE. Il regime 42, ex art. 143, comma 1, lett. d), della direttiva 2006/112/CE, comporta invece l’immissione in libera pratica con differimento dell’IVA, ma non altera il fatto che il bene proviene da un Paese terzo. I due regimi operano su piani distinti per finalità e presupposti. La Corte enuncia infine il principio per cui l’applicazione del regime 42 non determina, di per sé, la trasformazione della cessione in operazione intraunionale, con conseguente inapplicabilità del regime del margine. Il terzo motivo resta assorbito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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