IRAP al medico radiologo socio della struttura organizzata (Cass. civ. Sez. V n. 22803 del 07.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IRAP, il presupposto dell’autonoma organizzazione previsto dall’art. 2 del d.lgs. n. 446/1997 non ricorre quando il professionista sia inserito in una struttura riferibile ad altrui responsabilità ed interesse e non impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile né lavoro altrui oltre la soglia individuata dalle Sezioni Unite n. 9451/2016. Tuttavia, il professionista che eserciti in via esclusiva la propria attività in una struttura complessa di cui sia socio, e verso cui sia presumibile un diretto coinvolgimento organizzativo, non può invocare il difetto del presupposto. Nelle controversie di rimborso il contribuente assume la posizione di attore in senso sostanziale ed è tenuto, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., ad allegare e provare gli elementi costitutivi della domanda, compreso il fatto negativo del proprio mancato inserimento nella organizzazione. La contestazione dell’Amministrazione finanziaria integra mera difesa e non eccezione in senso stretto, sicché non soggiace alla preclusione dell’art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992.

Il Fatto

Il contribuente, medico radiologo, presentava domanda di rimborso dell’IRAP versata per l’anno di imposta 2013, sostenendo l’insussistenza del presupposto impositivo per difetto di autonoma organizzazione. Impugnava quindi il silenzio rifiuto dell’Amministrazione finanziaria davanti alla Commissione tributaria provinciale di Catania, che rigettava il ricorso. La Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. distaccata di Catania, confermava la decisione di primo grado.

Avverso la sentenza di appello il contribuente proponeva ricorso per cassazione articolato in tre motivi, deducendo la nullità della sentenza per violazione del divieto di nuove eccezioni in appello, la falsa applicazione delle norme sull’IRAP e l’omesso esame di fatti decisivi. L’Amministrazione finanziaria resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente lamentava che l’Ufficio avesse dedotto solo in appello la sua qualità di socio al cinquanta per cento della società, in violazione dell’art. 57 del d.lgs. n. 546/1992. La Corte rigetta la censura richiamando un orientamento consolidato: la parte resistente che in primo grado si sia limitata a una contestazione generica può renderla specifica in sede di gravame, poiché il divieto di nuove eccezioni riguarda solo le eccezioni in senso stretto e non le mere difese. La contestazione dei presupposti del diritto al rimborso costituisce attività di mera difesa, che attiva l’onere probatorio del contribuente e non soggiace ad alcuna preclusione.

Il secondo motivo investe la ricostruzione del presupposto impositivo. La Corte muove dal principio secondo cui, nelle controversie di rimborso, il contribuente è attore in senso sostanziale e deve provare i fatti costitutivi della domanda. Richiama la nozione di imposta reale fissata dall’art. 1 del d.lgs. n. 446/1997 e la lettura offerta dalla Corte costituzionale n. 156 del 2001, che distingue l’elemento organizzativo connaturato all’impresa dall’attività di lavoro autonomo, per la quale è ipotizzabile l’assenza di organizzazione di capitali o di lavoro altrui.

La Corte riprende quindi i parametri delle Sezioni Unite n. 9451/2016: l’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente sia responsabile dell’organizzazione, non inserito in strutture riferibili ad altrui responsabilità, e impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure lavoro altrui non occasionale oltre la soglia del collaboratore con mansioni esecutive o di segreteria. Per il professionista che opera all’interno di una struttura altrui, cui si riferisce Cass. n. 9692/2012 e, per il medico radiologo socio, Cass. n. 9071/2021, non è sufficiente avvalersi di una struttura organizzata: occorre che questa sia autonoma, cioè faccia capo al lavoratore anche sotto il profilo organizzativo.

Nel caso concreto, tuttavia, il ricorrente non si confronta con l’accertamento della Commissione regionale, che aveva desunto un presumibile coinvolgimento nell’organizzazione societaria dalla titolarità del cinquanta per cento delle quote e dal rapporto di parentela con l’altro socio, escludendo che egli dovesse sottostare all’organizzazione altrui o osservare orari e direttive. Il giudice di merito ha ritenuto non assolto l’onere probatorio, valutazione insindacabile in sede di legittimità e rispettosa delle regole di riparto, la cui violazione è esclusa. Il terzo motivo, relativo all’omesso esame di fatti decisivi, è inammissibile per violazione dell’art. 348-ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, non avendo il ricorrente indicato i profili di divergenza tra le ragioni di fatto delle due conformi pronunce di merito. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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