Registro di protocollo informatico fa fede sulla data di ricezione degli atti (Cass. civ. Sez. V n. 2068 del 29.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il registro di protocollo di un pubblico ufficio è atto pubblico di rilevanza esterna e fa fede fino a querela di falso quanto alla data di annotazione e alla successione cronologica delle ricezioni e delle spedizioni. Tale efficacia probatoria si estende al protocollo informatico del Ministero dell’economia e delle finanze, che attesta in modo certo la data di ricezione dei verbali di contestazione. Ne consegue che la mancanza della sottoscrizione del funzionario ricevente sul timbro apposto sulla nota trasmessa non priva di valore probatorio la copia del protocollo estratta dall’archivio informatico centralizzato. Il giudice di merito che disconosca tale documentazione viola le regole di prova legale e incorre in error in procedendo.

Il Fatto

Il contribuente propose opposizione, ai sensi degli artt. 22 e 22-bis della legge n. 689/1981, dinanzi al Tribunale di Bolzano avverso il decreto con cui il Ministero dell’economia e delle finanze gli aveva irrogato una sanzione di euro 206.875,00 per avere omesso di dichiarare all’U.I.C. il trasferimento transfrontaliero di denaro contante, in violazione dell’art. 3 del d.l. n. 167/1990, convertito con modificazioni nella legge n. 227/1990.

L’opponente eccepì l’estinzione dell’obbligazione sanzionatoria, ai sensi dell’art. 32, sesto comma, del d.P.R. n. 148/1988, per essere il decreto intervenuto oltre il termine perentorio di centottanta giorni dall’acquisizione degli atti da parte dell’U.I.C. Il Tribunale rigettò il motivo e ridusse la sanzione a euro 100.000,00. La Corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, accolse invece l’appello, ritenendo la documentazione prodotta dall’Amministrazione inidonea a provare la data di ricezione, perché il timbro sulla nota U.I.C. era privo della sottoscrizione del funzionario. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte ha respinto la richiesta del Pubblico Ministero di riassegnazione della causa a sezione ordinaria, esclusa la natura tributaria della controversia. La Corte ha chiarito che il riparto tra la sezione tributaria e le altre sezioni civili non integra una questione di competenza, ma una mera ripartizione tabellare interna degli affari. L’art. 3 della legge n. 130/2022, che ha istituito la sezione specializzata, non ha inciso sulla disciplina processuale del giudizio di legittimità.

Nel merito, i primi due motivi sono stati esaminati congiuntamente e accolti. La Corte ha richiamato l’art. 32, comma 5, del d.P.R. n. 148/1988, che impone l’emissione del decreto di ingiunzione entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla ricezione degli atti da parte dell’U.I.C.

Sul piano probatorio la Corte ha ribadito il principio già espresso da Cass. sez. 2 n. 9521 del 2018 e da Cass. sez. 6-2 ord. n. 16204 del 2020: la data di ricezione è attestata dal registro di protocollo dell’ufficio, che costituisce atto pubblico e fa fede fino a querela di falso. La Corte ha richiamato anche le Sezioni Unite n. 759 del 1999.

Tale efficacia probatoria è stata estesa al protocollo informatico del Ministero, che attesta la data di ricezione dei verbali di contestazione fino a querela di falso. La decisione di appello, negando valore alla copia del protocollo estratta dall’archivio informatico centralizzato e alla copia archiviata della nota U.I.C., si è posta in contrasto con tali norme e con la giurisprudenza di legittimità, incorrendo nell’error in procedendo denunciato.

La sentenza è stata pertanto cassata in relazione ai motivi accolti, assorbiti il terzo e il quarto, con rinvio alla Corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, in diversa composizione, cui è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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