Responsabilità ex art. 2051 c.c. e condotta colposa del danneggiato (Cass. civ. Sez. III n. 22864 del 08.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità civile da cose in custodia, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa rileva a seconda del grado di incidenza causale sull’evento, in applicazione anche ufficiosa dell’art. 1227, comma 1, cod. civ. Il dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà dell’art. 2 Cost., comporta che quanto più la situazione di possibile danno è prevedibile e superabile con le cautele normalmente attese, tanto più incidente è l’efficienza causale del comportamento imprudente del danneggiato, fino a interrompere il nesso eziologico. Per escludere o attenuare la responsabilità del custode è sufficiente la colpa del leso, non richiedendosi una condotta eccezionale, inconsueta o imprevedibile. La responsabilità ex art. 2051 cod. civ. ha natura oggettiva, fondata sulla sola dimostrazione del nesso causale tra cosa e danno, ed è esclusa dal caso fortuito o dalla rilevanza causale, esclusiva o concorrente, del fatto del danneggiato o del terzo. Il relativo apprezzamento del giudice di merito è insindacabile in sede di legittimità, ove immune dai vizi logici o giuridici rilevanti ai fini dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.

Il Fatto

La ricorrente aveva convenuto in giudizio il condominio per ottenere il risarcimento dei danni fisici riportati in conseguenza di una caduta, provocata da una disconnessione nella pavimentazione di una piazzetta, parte comune condominiale. Il condominio si era costituito chiedendo il rigetto della domanda; era intervenuta volontariamente, a sostegno della difesa del condominio, la compagnia assicuratrice dello stesso.

Il Tribunale aveva respinto la domanda attorea. Investita dell’impugnazione, la Corte d’appello aveva confermato la pronuncia di primo grado, ritenendo che la danneggiata non avesse assolto all’onere probatorio sul nesso causale e che la sua condotta, talmente negligente, avesse assorbito l’intero rapporto causale, escludendo così la responsabilità del custode. Di qui il ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente aveva dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 e 2043 cod. civ., dell’art. 2697, comma 2, cod. civ. e dell’art. 1227 cod. civ., lamentando che la domanda fosse stata respinta sul presupposto di una condotta negligente della vittima, mai provata, e assumendo che l’evento era stato determinato dal dislivello della pavimentazione.

La Corte ha dichiarato il motivo in parte inammissibile e in parte infondato. Sono inammissibili, per il disposto dell’art. 360, comma 4, cod. proc. civ., i profili attinenti all’omesso esame di fatti, poiché la pronuncia di primo grado era stata confermata per le medesime ragioni; parimenti inammissibili quelli relativi alla pretesa erronea valutazione del materiale probatorio, attività insindacabile in sede di legittimità.

Nel merito, la Corte ha richiamato il principio già affermato dalla propria giurisprudenza, secondo cui la condotta del danneggiato che interagisce con la cosa incide diversamente sull’evento in applicazione dell’art. 1227, comma 1, cod. civ., in ragione del dovere di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà dell’art. 2 Cost. Tale indirizzo è stato ribadito anche a Sezioni Unite e confermato di recente: la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. ha natura oggettiva e può essere esclusa dal caso fortuito oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, delle condotte del danneggiato o di un terzo, caratterizzate, la prima, dalla colpa ex art. 1227 cod. civ., bastando la colpa del leso, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità.

La Corte ha quindi ritenuto fallace la tesi della ricorrente, che individuava il fatto del danneggiato come causa di esclusione della responsabilità solo nel caso di una condotta del tutto imprevedibile ed eccezionale. Ha aggiunto che la valutazione del giudice di merito sulla rilevanza causale esclusiva della condotta del leso costituisce un tipico apprezzamento di fatto, incensurabile in cassazione ove scevro dai vizi logici o giuridici rilevanti.

Con il secondo motivo la ricorrente aveva censurato la mancata ammissione dei mezzi istruttori. La Corte lo ha dichiarato inammissibile: la critica era formulata in termini di contraddittorietà della motivazione, mentre avrebbe dovuto denunciarsi una omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ.; inoltre l’atto introduttivo era lacunoso e non consentiva di valutare se la mancata ammissione delle prove derivasse da un errore del giudice o dalla rinuncia implicita della parte. Le istanze istruttorie rigettate, ha precisato la Corte, devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni, in modo specifico. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

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