Accise, credito per eccedenza e riporto subordinato agli adempimenti dichiarativi (Cass. civ. Sez. V n. 22862 del 07.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accise sui prodotti energetici, il credito maturato per eccedenza dei versamenti, ove regolarmente riportato nelle successive dichiarazioni, non incorre in decadenza; la sua rinnovazione annuale è però vincolata al puntuale e corretto adempimento degli obblighi dichiarativi. In mancanza di dichiarazione utile al riporto, il credito si cristallizza nella sua dimensione originaria e il contribuente può soltanto chiederne il rimborso, con istanza da presentare entro il termine che decorre dal momento dell’originario versamento. La richiesta di trasferimento contabile del credito ad altra posizione del medesimo soggetto assume lo stesso rilievo e resta soggetta alle medesime condizioni del riporto all’annualità successiva. La mera indicazione del credito nella dichiarazione di consumo non integra di per sé istanza di rimborso.
Il Fatto
Una società operante nel settore del gas naturale impugnava la comunicazione di discarico amministrativo contabile, con cui l’Ufficio disconosceva il credito di accisa vantato al 31 dicembre 2013, l’avviso di pagamento conseguente a PVC per omessi versamenti di accisa sul medesimo gas e il pedissequo atto di irrogazione delle sanzioni.
L’Agenzia contestava l’utilizzo del credito per mancata presentazione delle dichiarazioni relative a due annualità, con rideterminazione del dovuto e preclusione della restituzione, non richiesta nel termine perentorio previsto dall’art. 14, comma 2, d. Lgs. n. 504 del 1995. La CTP rigettava il ricorso e la CTR confermava. La società ricorreva in Cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La censura lamentava la violazione degli artt. 14 e 26 del d. Lgs. n. 504 del 1995, per aver la sentenza di merito fatto decorrere il termine dal momento della dichiarazione dell’anno di determinazione del credito iniziale, anziché da ciascun anno in cui il credito viene rigenerato sul tributo maturato.
Il motivo è infondato. La Corte richiama la giurisprudenza consolidata: nel corso del rapporto il credito per eccedenza non decade se regolarmente riportato nelle dichiarazioni successive; è preclusa la richiesta anticipata di rimborso fino alla chiusura del rapporto; è consentito il trasferimento contabile del credito ad altra posizione del medesimo contribuente. Alla definizione del rapporto, il credito integra un indebito oggettivo, rispetto al quale l’istanza di rimborso va presentata entro il termine biennale decorrente dall’ultima dichiarazione di consumo (Cass. n. 11813 del 2018; Cass. n. 19503 del 2025).
La mancata presentazione della dichiarazione non fa venir meno il credito, che concorre comunque a determinare l’accisa dovuta, ma incide sulla decorrenza del termine per l’istanza di rimborso. La continuità dichiarativa non è adempimento meramente formale: la sua violazione produce conseguenze sostanziali sul rapporto tributario. Il contribuente può riportare il credito all’annualità successiva o chiederne il rimborso; la prima opzione, in caso di incapienza, apre una nuova alternativa tra riporto ulteriore e istanza, i cui termini ex art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973 decorrono dal nuovo saldo. In assenza dei corretti adempimenti, il credito mantiene la dimensione originaria e il rimborso va chiesto con termine decorrente dall’originario versamento (Cass. n. 4369 del 2011; Cass. n. 4776 del 2011).
Quanto al trasferimento contabile, la Corte richiama l’art. 6, comma 3, d.M. n. 689 del 1996 e il meccanismo del “rimborso per accredito”: esso realizza una modalità integrativa del riporto e non è impedito dalla pendenza del rapporto, ma resta soggetto alle medesime condizioni del riporto stesso. È invece esclusa una compensazione autonoma di iniziativa della parte, potendo operarsi solo a fronte di specifica istanza, il cui diniego è autonomamente impugnabile.
La mera indicazione del credito nella dichiarazione annuale non integra istanza di rimborso, poiché la detrazione dalle rate successive è la modalità ordinaria di soddisfacimento. Rimborso e trasferimento contabile restano autonomi per presupposti, senza reciproca implicazione. Il ricorso è dunque rigettato, in conformità ai principi esposti.
Nota della Redazione
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