Detentore di cosa altrui e risarcimento solo se il titolo sia adempiuto (Cass. civ. Sez. III n. 22865 del 08.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di risarcimento per la perdita o il danneggiamento di una cosa mobile non è riservata al proprietario. Il diritto al risarcimento spetta anche a chi eserciti sulla cosa un potere soltanto materiale, quando dal danneggiamento derivi un pregiudizio al suo patrimonio. Il detentore, però, è legittimato a domandare il risarcimento solo se dimostra, da un lato, la sussistenza di un titolo che lo obbliga a tenere indenne il proprietario e, dall’altro, l’avvenuto adempimento di quell’obbligazione. La prova dei fatti costitutivi non può essere supplita da mezzi istruttori esplorativi, né la valutazione della rilevanza delle prove è sindacabile in cassazione.
Il Fatto
Il ricorrente, autotrasportatore, cita dinanzi al giudice di pace il proprietario e il conducente del veicolo investitore, oltre alla relativa compagnia assicurativa, chiedendo il risarcimento del danno per la distruzione della merce trasportata, quantificato in euro 11.500,00. Sostiene di aver concluso un accordo transattivo con la società proprietaria della merce e di aver risarcito quest’ultima tramite scomputo da crediti per altri trasporti.
La domanda è rigettata in primo grado. La decisione viene confermata in appello; il ricorrente propone quindi ricorso per cassazione articolando tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui il danneggiamento della cosa incide sulla sfera patrimoniale del detentore e ne fonda la legittimazione. Precisa, però, che tale legittimazione è condizionata alla prova del titolo in forza del quale il detentore è tenuto a indennizzare il proprietario e alla prova dell’adempimento di quell’obbligazione, così da evitare un doppio risarcimento in capo al proprietario.
Nel caso di specie il giudice di appello ha ritenuto non provati i fatti costitutivi: né l’effettivo carico del veicolo al momento del sinistro, né il danneggiamento della merce, né l’avvenuto pagamento della somma dedotta. Si tratta di un giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità, sorretto da motivazione che supera il minimo costituzionale e non integra le gravi anomalie argomentative individuate dalle Sezioni Unite n. 8053 e n. 8054 del 2014.
Il giudice di appello ha inoltre ritenuto irrilevanti le prove richieste: la testimoniale, perché riferita a circostanze mai dedotte nei termini di fissazione del thema disputandum; l’ordine di esibizione e la c.t.u., perché di carattere esplorativo. Il giudizio sulla rilevanza delle prove resta riservato al giudice di merito e non è sindacabile, salvo illogicità o violazione delle norme sull’acquisizione e valutazione delle prove.
La decisione impugnata è confermativa di quella di primo grado, con conseguente inammissibilità del vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., e risulta conforme alla giurisprudenza consolidata, con conseguente inammissibilità ai sensi dell’art. 360-bis cod. proc. civ. Quanto al terzo motivo, relativo alle spese, il ricorrente non deduce un autonomo vizio ma prospetta la caducazione della statuizione come conseguenza dell’accoglimento: si tratta di un “non motivo”. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Nota della Redazione
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