Notifica sentenza a mezzo posta e decorrenza del termine breve (Cass. civ. Sez. V n. 22909 del 08.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
La notificazione della sentenza tributaria eseguita direttamente a mezzo del servizio postale presso la sede legale dell’ente impositore, senza indicazione nominativa del rappresentante legale e senza riferimento al procuratore domiciliatario, è inidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione. Trattandosi di persona giuridica ad organizzazione complessa, la sola identità del luogo di domiciliazione non assicura che la sentenza giunga a conoscenza della parte per il tramite del suo rappresentante processuale, professionalmente qualificato a valutare l’opportunità dell’impugnazione. La notificazione resta pertanto nulla ai sensi dell’art. 160 cod. proc. civ. e non determina il giudicato sulla sentenza di primo grado. Nel processo tributario opera un regime di notificazione speciale, che impone l’osservanza dell’art. 145 cod. proc. civ. per la notifica alle persone giuridiche.

Il Fatto

Il contribuente aveva impugnato davanti alla Commissione tributaria provinciale di Roma un’intimazione di pagamento e i sottostanti atti impositivi, tre cartelle e due avvisi di accertamento, deducendo la mancata notifica, la prescrizione dei crediti e la decadenza dal diritto alla riscossione. Il ricorso era stato accolto in primo grado.

La Commissione tributaria regionale del Lazio, in riforma della decisione, accoglieva l’appello dell’agente della riscossione, ritenendolo tempestivo e la notifica degli atti rituale. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione delle norme sul termine breve e la formazione del giudicato interno sulla sentenza di primo grado.

La Motivazione della Corte

La questione centrale riguarda l’idoneità della notifica della sentenza di primo grado, effettuata direttamente dal contribuente a mezzo posta, a far decorrere il termine breve di sessanta giorni per l’appello. Il ricorrente sostiene che la notifica si era perfezionata e che, non essendo stato impugnato nei termini, si era formato il giudicato.

La Corte richiama la propria giurisprudenza, secondo cui la notifica della sentenza alla parte pubblica senza alcun riferimento al procuratore domiciliatario è inidonea allo scopo: la sola identità di domiciliazione non garantisce che l’atto giunga alla parte tramite il suo rappresentante processuale. Il principio è ribadito per gli enti ad organizzazione complessa, dove assetti organizzativi e prassi locali variano.

Il collegio giudica non dirimente il precedente invocato dal ricorrente, che riguarda una diversa modalità di consegna e non costituisce un precedente specifico in suo favore. Richiama invece la specialità del regime di notificazione nel processo tributario, come affermato dalle Sezioni Unite n. 21884/2022.

La Corte richiama quindi una risalente ma convincente giurisprudenza della sezione tributaria, secondo cui la notificazione alle persone giuridiche deve osservare l’art. 145 cod. proc. civ., con consegna al rappresentante o alla persona incaricata o addetta alla sede. In applicazione di tale principio è stata ritenuta nulla, ai sensi dell’art. 160 cod. proc. civ., la notifica eseguita nei confronti di una struttura interna dell’ente non investita di funzioni rappresentative.

Nel caso concreto manca la prova che la sola identità di domiciliazione abbia assicurato la conoscenza della sentenza da parte del rappresentante processuale. La relata inoltre è priva dell’indicazione del rappresentante legale, e l’omessa indicazione dell’organigramma non permette di verificare la qualifica dell’accipiens. Il ricorso è pertanto rigettato; nessuna statuizione sulle spese, non avendo la parte intimata costituita svolto difese effettive.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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