Comodato e morte del comodante: la traditio non rileva per l’erede (Cass. civ. Sez. III n. 2013 del 18.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In caso di cessazione del contratto di comodato per morte del comodante o del comodatario, e di mantenimento del potere di fatto sulla cosa da parte di quest’ultimo o dei suoi eredi, il rapporto si intende proseguito con le caratteristiche e gli obblighi iniziali anche rispetto ai successori, in assenza di richiesta di rilascio. Subentrando l’erede al comodante, non ha rilevanza giuridica che il subentrante abbia materialmente consegnato l’immobile al comodatario. Ne consegue che è viziata la sentenza che fondi il rigetto della domanda di restituzione sull’assenza di prova della traditio, omettendo l’esame dei fatti storici decisivi quali la morte dell’originaria comodante, l’acquisto per eredità testamentaria e l’identificazione dell’immobile oggetto della domanda rispetto a quello del titolo opposto dal convenuto.

Il Fatto

Le ricorrenti, eredi testamentarie dell’originaria comodante, hanno convenuto in giudizio la comodataria davanti al Tribunale, chiedendo l’accertamento dell’occupazione sine titulo e la condanna al rilascio dell’immobile concesso in uso gratuito per ragioni di parentela, oltre al risarcimento del danno per lucro cessante e ai lavori di ristrutturazione.

Il Tribunale, qualificato il rapporto come comodato precario, ha accolto le domande ai sensi dell’art. 1810 cod. civ., condannando la convenuta alla restituzione e al risarcimento. La Corte d’Appello ha invece accolto il gravame e rigettato le domande originarie, ritenendo che, a prescindere dalla prova della proprietà, mancasse del tutto la prova che fossero state le appellate a consegnare l’immobile alla comodataria, a fronte del titolo di detenzione prodotto in giudizio. Le ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione con sette motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta congiuntamente i primi tre motivi, per connessione, e li ritiene fondati. Il nodo giuridico è se, subentrando l’erede al comodante, la domanda di restituzione presupponga la prova dell’avvenuta consegna materiale del bene al comodatario da parte di chi agisce per la riconsegna.

Il Collegio richiama il principio secondo cui, in caso di cessazione del contratto per morte del comodante o del comodatario e di mantenimento del potere di fatto sulla cosa, il rapporto si intende proseguito con le caratteristiche e gli obblighi iniziali anche rispetto ai successori, in assenza di richiesta di rilascio (Cass., Sez. II, n. 25887 del 2018; Cass., Sez. III, n. 14474 del 2023).

Alla luce di tale principio, la Corte afferma che la traditio non costituisce presupposto della domanda di restituzione proposta dall’erede: poiché questi subentra nel rapporto già in essere, non rileva che abbia personalmente consegnato l’immobile. Diventano perciò decisivi i fatti storici la cui omesso esame è stato denunciato: la morte dell’originaria comodante, l’acquisto per eredità testamentaria e l’identificazione dell’immobile oggetto della domanda rispetto a quello del titolo opposto dalla convenuta, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica.

Il quarto motivo è dichiarato inammissibile: la censura non coglie la ratio decidendi, poiché il titolo di detenzione non è stato qualificato scrittura privata opponibile né con efficacia di piena prova, ma come mera circostanza indiziaria opposta in sede di contestazione. Parimenti inammissibile è il quinto motivo, poiché stabilire se l’onere probatorio sia stato assolto costituisce giudizio di fatto riservato al giudice del merito.

Il sesto motivo resta assorbito dall’accoglimento del vizio motivazionale. Il settimo è inammissibile: il potere di valutazione della prova non è sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo dell’art. 116 cod. proc. civ., salvo il limite in cui la legge disponga altrimenti (Cass. n. 34786 del 2021). La Corte accoglie quindi i primi tre motivi, cassa in parte qua e rinvia ad altra sezione della Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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