Spezzoni orario docente, criteri di priorità e prevalenza del buon andamento (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8798 del 03.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali che non concorrono a costituire cattedre o posti orario non rientrano nel piano di disponibilità provinciale da ricoprire mediante lo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento e restano nella competenza dell’istituzione scolastica presso cui si verifica la disponibilità. Esse vanno assegnate secondo i criteri di priorità fissati dall’art. 1, comma 4, del D.M. n. 131/2007, che collocano al primo posto i docenti a tempo determinato con titolo al completamento dell’orario in servizio nella scuola. Le esigenze relative al buon funzionamento della scuola, riconducibili all’art. 97 Cost., prevalgono sull’interesse del singolo docente al raggiungimento del tetto delle 24 ore settimanali, sicché l’assegnazione degli spezzoni di insegnamento compiuta dal dirigente scolastico con valutazione obiettiva ex ante è legittima.

Il Fatto

Un docente di ruolo ha agito in giudizio per ottenere le differenze retributive derivanti dall’illegittima attribuzione ad altri di spezzoni di insegnamento negli anni scolastici 2003/2004 e 2005/2006. Il Tribunale ha respinto la domanda e la Corte d’Appello ha confermato la decisione, rilevando che il diritto all’attribuzione dello spezzone non è riservato ai soli docenti di ruolo e che, completato l’orario nel limite delle 18 ore, le frazioni vanno assegnate per scorrimento.

Il docente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, deducendo la violazione dell’art. 22, comma 4, legge n. 448/2001, come attuato dall’art. 4 del D.M. n. 131/2007, e lamentando il travisamento dei criteri di priorità e l’inosservanza del divieto di superamento delle 18 ore per i supplenti.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi, respingendo anzitutto l’eccezione di tardività della costituzione avversaria. Ha chiarito che le mere difese in diritto prive di nuovi accertamenti di fatto possono essere svolte per la prima volta anche nel giudizio di legittimità, essendo consentito dedurre nuove tesi giuridiche fondate sugli stessi elementi di fatto già prospettati nel merito, come affermato da Cass. n. 19350/2005 e Cass. n. 23721/2021.

Nel merito, il Collegio ha ricostruito il quadro normativo dell’art. 22 della legge n. 448/2001, che riserva ai dirigenti scolastici l’attribuzione, in via prioritaria e con il consenso dei docenti, delle frazioni orarie inferiori a quelle contrattuali, quali ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo e fino a 24 ore settimanali. Ha richiamato il meccanismo delle dotazioni organiche, il riparto di competenze tra Ministero e ufficio scolastico regionale e la distinzione tra organico di diritto e organico di fatto.

La Corte ha poi ribadito che, ai sensi dell’art. 1, comma 4, del D.M. n. 131/2007, solo le ore pari o inferiori a 6 ore settimanali che non concorrono a costituire cattedre restano nella competenza dell’istituzione scolastica. I criteri di priorità operano solo all’esito della determinazione dell’organico e collocano in ordine i docenti a tempo determinato con titolo al completamento, i docenti a tempo indeterminato e i supplenti, tutti in servizio nella scuola e forniti di specifica abilitazione. Il principio di preferenza dei docenti in servizio nell’istituzione presuppone il consenso e richiede che le frazioni non costituiscano completamento dell’orario d’obbligo.

Quanto all’anno scolastico 2003/2004, la Corte territoriale ha accertato che, a fronte della previsione in organico di diritto di quattro cattedre, in organico di fatto si erano formate sole tre cattedre di 18 ore, con due spezzoni residui. Il dirigente aveva attribuito il primo spezzone di 4 ore al ricorrente, docente di ruolo, e il secondo di 2 ore a un supplente, ritenendo non praticabile, con valutazione obiettiva ex ante, l’impegno del ricorrente su cinque classi. Tale operato rispetta i criteri di priorità, poiché le ragioni didattiche si riconducono al buon andamento e prevalgono sull’interesse al tetto delle 24 ore. Né rileva il divieto di superamento delle 18 ore, poiché l’attribuzione al supplente non è avvenuta per completamento di orario.

Quanto al 2005/2006, le ore erano state assegnate a un docente di ruolo con priorità al completamento dell’orario di cattedra, in un contesto di unica istituzione scolastica, e l’attribuzione è stata ritenuta conforme ai principi richiamati. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e attestazione dei presupposti per il contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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