Compenso del sindaco di s.r.l. fallita e onere della prova della vigilanza (Cass. civ. Sez. I n. 2400 del 25.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo il curatore del fallimento può opporre al sindaco della società fallita che agisca per il compenso l’eccezione d’inadempimento di cui all’art. 1460 c.c., secondo i canoni della responsabilità contrattuale. Il curatore deve soltanto dedurre e provare le circostanze di fatto che, in relazione al mandato, avrebbero imposto al sindaco una diversa condotta, restando a carico di quest’ultimo la prova di aver esattamente adempiuto il dovere di vigilanza. La configurabilità dell’inadempimento non richiede l’accertamento di un danno, poiché l’eccezione non postula i presupposti della risoluzione o del risarcimento.

Il Fatto

Il giudice delegato respinge la domanda di ammissione al passivo del credito al compenso maturato da chi aveva ricoperto la carica di sindaco della società poi fallita, rilevando la mancanza di prova dell’attività, della pattuizione del compenso e, comunque, l’assenza di una utile attività di vigilanza su una società da tempo in crisi.

L’opposizione proposta dal sindaco è accolta dal tribunale, che dispone la variazione dello stato passivo. Il tribunale esclude l’inadempimento per la mancata incidenza causale delle omissioni sull’aumento della massa passiva e valorizza le verifiche e le relazioni periodiche del collegio sindacale. Il fallimento ricorre per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi, esaminati congiuntamente, sono fondati, con assorbimento degli altri. Il tribunale, pur avendo correttamente affermato che la vigilanza dei sindaci non si estende alla convenienza delle scelte gestionali ma riguarda la legittimità delle scelte e la correttezza dei procedimenti decisionali, ha escluso l’eccezione d’inadempimento senza verificare se e in quale misura il sindaco avesse effettivamente vigilato sulle operazioni dedotte dal curatore.

La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 42093 del 2021: il curatore è legittimato a sollevare l’eccezione d’inadempimento con il solo onere di contestare, in relazione alle circostanze del caso, la negligente o incompleta esecuzione della prestazione di vigilanza, restando a carico del professionista la prova dell’esatto adempimento. Il criterio di riparto dell’onere della prova fissato dalle Sezioni Unite n. 13533 del 2001 opera anche quando il debitore si avvalga dell’eccezione di cui all’art. 1460 c.c.

Il dovere di vigilanza imposto dall’art. 2403 c.c. non si esaurisce nel mero espletamento burocratico delle attività indicate dalla legge. Il sindaco deve adottare ogni atto utile a un’effettiva ed efficace vigilanza, ricercando lo strumento più consono di reazione. Non basta la richiesta di chiarimenti all’organo gestorio: occorre pretendere le azioni correttive, convocare l’assemblea, impugnare le deliberazioni viziate e, nei casi previsti, denunciare i fatti al tribunale o all’autorità giudiziaria penale.

La natura di obbligazione di mezzi non esonera il sindaco. Il diritto al compenso non implica il raggiungimento del risultato, ma richiede che il giudice accerti la concreta idoneità funzionale delle prestazioni svolte: in difetto, le prestazioni non sono funzionali agli interessi del committente e giustificano il rifiuto del pagamento.

La Corte esclude, infine, che rilevi l’assenza di un danno: l’eccezione d’inadempimento, deducibile anche in caso di adempimento inesatto, non è subordinata ai presupposti della risoluzione o del risarcimento. Il decreto è cassato con rinvio al tribunale di Como, in differente composizione, che provvederà anche sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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