Prova testimoniale tardiva davanti al giudice di pace e preclusioni (Cass. civ. Sez. II n. 22911 del 08.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento davanti al giudice di pace non è configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, pur essendo il rito caratterizzato dal regime di preclusioni tipico del procedimento davanti al tribunale. Ne consegue che la richiesta di assunzione di mezzi di prova e la produzione di documenti, se non effettuate nella prima udienza, restano definitivamente precluse. Il giudice di pace non può restringere l’operatività di tale preclusione rinviando a un’udienza successiva per consentire la deduzione o la produzione tardiva, salvo che ricorra l’ipotesi dell’art. 320, comma 4, cod. proc. civ. Il giudice d’appello che rimetta in termini la parte decaduta viola il regime delle preclusioni, giacché la rimessione non elimina la decadenza già maturata.
Il Fatto
Un allevatore e produttore di latte bufalino ha chiesto al Giudice di pace di Capua l’emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di un caseificio per una somma non corrisposta a saldo di una fornitura di latte. Il Giudice di pace ha emesso il decreto. Il caseificio ha proposto opposizione, eccependo in via preliminare l’incompetenza territoriale e per valore del giudice adito e, nel merito, contestando la fattura posta a fondamento della pretesa. Con sentenza del 2010 il Giudice di pace ha accolto l’opposizione e revocato il decreto, ritenendo che il creditore avrebbe dovuto esibire la bolla di consegna, prova non sostituibile con le fatture, e negando l’ammissione della prova testimoniale.
L’allevatore ha impugnato la decisione. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha anzitutto rimesso in termini l’appellante ai fini delle richieste di cui all’art. 320 cod. proc. civ. ed è stata espletata la prova testimoniale. Con sentenza del 2024 il Tribunale ha accolto l’appello, ritenendo che la prova della consegna della merce possa essere fornita con ogni mezzo, inclusa la testimonianza, e che i testimoni escussi avessero confermato in modo preciso e concordante la sussistenza del credito. Il caseificio ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è articolato in due motivi strettamente connessi. Il primo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 320, comma 3, cod. proc. civ., per avere il Tribunale ammesso la prova per testi dell’opponente nonostante la decadenza in cui questi era incorso in primo grado per non avere articolato la prova nella prima udienza di comparizione. Il secondo contesta, in via subordinata, la nullità della sentenza per motivazione illogica e apparente in ordine alla medesima eccepita decadenza.
La Corte richiama il proprio orientamento secondo cui, nel procedimento davanti al giudice di pace, non è configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, pur essendo il rito caratterizzato dal regime di preclusioni tipico del procedimento davanti al tribunale. Ne deriva che la richiesta di assunzione di mezzi di prova e la produzione di documenti, se non avvenute nella prima udienza, restano definitivamente precluse.
Il giudice di pace non può restringere l’operatività di tale preclusione rinviando a un’udienza successiva alla prima per consentire la deduzione o la produzione non tempestiva, salvo che ricorra l’ipotesi dell’art. 320, comma 4, cod. proc. civ. Sul punto la Corte richiama il precedente Cass. n. 19359/2017.
Nel caso esaminato, il giudice d’appello ha rimesso in termini l’opposto in relazione alla deduzione dei mezzi istruttori, ritenendo motivata da causa di forza maggiore la tardiva comparizione del suo difensore a un’udienza del 2010. La Corte rileva che, rimettendo in termini la parte, il giudice d’appello non ha considerato che la medesima era comunque decaduta dal dedurre o proporre le prove. L’udienza richiamata non era la prima, ma la terza, e la parte non aveva dedotto alcuna prova in prima udienza. Non poteva quindi trovare applicazione il quarto comma dell’art. 320 cod. proc. civ.
La sentenza impugnata è pertanto cassata e la causa rinviata al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che provvederà anche in relazione alle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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